Rispondendo a qualche lettore che ci chiede lumi sull’IMU e l’abitazione principale, riepiloghiamo come stanno i fatti.
Abbiamo ripetuto più volte che per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art.13 c.2 del D.L. 201/2011).
Ai fini IMU si considera abitazione principale quella caratterizzata dalla presenza di due requisiti: soggettivo (dimora abituale nel fabbricato) e oggettivo (iscrizione residenza anagrafica). La nozione di abitazione principale ai fini IMU è, quindi, diversa da quella che era stata adottata ai fini dell’esenzione Ici.
Inoltre l’abitazione principale non può che essere una sola unità immobiliare. Mi spiego meglio: se un contribuente dimora e risiede in una casa composta da più di una unità immobiliari al catasto, le singole unità vanno assoggettate separatamente, ciascuna con la propria rendita rivalutata. Perciò, in presenza di due unità autonomamente accatastate, anche se destinate a dimora della famiglia, i benefici IMU si applicano solo per una delle due (a meno che non si dimostri di averne richiesto l’accatastamento unitario).
Passando ai coniugi, l’abitazione principale è l’unica unità immobiliare in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se due coniugi dimorano e risiedono in immobili diversi nello stesso comune, una sconta l’aliquota ordinaria dello 7,6% e l’altra del 4%. Un solo immobile è considerato abitazione principale.
Mentre se i coniugi risiedono e dimorano in due immobili diversi in due comuni diversi, la legge tace e la circolare OMNIBUS n. 3/DF/2012 apre alla possibilità di riconoscere l’aliquota ridotta del 4 per mille e le relative detrazioni a entrambi gli immobili, ma al fine di evitare comportamenti elusivi, i coniugi per poter scontare l’aliquota del 4 per mille e le agevolazioni abitazione principale devono stabilire la residenza e il domicilio negli immobili. Il Comune è l’ente che si occuperà dei relativi controlli.
Il coniuge che per motivi di lavoro risiede in un comune diverso da quello del proprio nucleo familiare ha comunque diritto alle agevolazioni IMU per l’abitazione principale.
Nel caso di coniugi separati, ai soli fini IMU, il coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale si considera titolare del diritto di abitazione sull’immobile. Il bene dovrà essere assoggettato a Imu in capo all’assegnatario per intero, a prescindere dalle quote di proprietà.
Il coniuge non assegnatario potrà disporre delle agevolazioni Imu con riferimento all’immobile di proprietà in cui egli risiede e dimora, anche se il bene si trova nello stesso Comune dell’ex casa coniugale.
Se vi sono figli conviventi di età non superiore a 26 anni, si potrà fruire della maggiorazione di 50 euro a figlio.
Il fatto che il proprietario dia in comodato d’uso l’abitazione non dà più diritto ad alcuna agevolazione di legge.
Le unità immobiliari non locate possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero e quelle dei cittadini italiani iscritti all’Aire, le quali sono assimilate all’abitazione principale, se una specifica delibera regolamentare del Comune lo prevede. Hanno alcune agevolazioni di legge dell’abitazione principale (detrazioni), ma non sono assimilati all’abitazione principale, gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa, assegnate ai soci della stessa e degli Iacp. Per ciascuna di tali unità trova applicazione la detrazione base di 200 euro, ma l’aliquota di riferimento resta lo 0,76%, salvo diversa deliberazione comunale.
ultimamente sogno spesso di trravoe blatte, ragni, o altri animali volatili, roditori, entrando in una stanza, che a volte e8 un posto conosciuto a volte mai visto. gli uccelli li sogno tutte le notti, liberi, o che li prendo dalla gabbia