Scioglimento impresa familiare e successiva costituzione

Un autotrasportatore svolge l’attività in regime di impresa familiare con la moglie (che svolge attività di segreteria). Due anni fa hanno voluto cancellare l’impresa familiare in Cciaa ed ai fini Inps ma non hanno voluto recarsi dal notaio per lo scioglimento. La camera di commercio ha accettato comunque la pratica e la signora è stata cancellata anche ai fini Inps. Oggi vorrebbero “riattivare” l’impresa familiare. Si chiede se sia necessario costituirla nuovamente con un atto notarile o se, non essendo stata mai sciolta con atto notarile, possa essere semplicemente riattivata la posizione in Cciaa e ai fini Inps.

Scioglimento impresa familiare

In relazione alla cancellazione, la Cciaa ha ammesso un atto non autenticato o stipulato da un notaio per il fatto che dal punto di vista civilistico ciò non è previsto, a differenza di quanto avviene in ambito fiscale (ai fini dell’imputazione di una quota di reddito).

Tanto premesso, valgono i medesimi concetti previsti per la costituzione dell’impresa familiare:
– dal punto di vista civile essa viene posta in essere;
– dal punto di vista fiscale, al contrario, non può avvenire alcuna imputazione se anche la ricostituzione non avvenga con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Peraltro, trattandosi di impresa già esistente, gli effetti risulteranno comunque riferiti all’anno successivo a quello in cui si pone in essere l’atto pubblico/scrittura privata autenticata.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

× Hai bisogno di aiuto?