L’agevolazione “prima casa” non è altro che un trattamento fiscale che, al di là che si tratti di atti soggetti all’imposta proporzionale di registro oppure ad atti soggetti ad IVA, prevede l’applicazione dell’imposta di registro per l’acquisto della “prima casa” nella misura del 2% dal 1 gennaio 2014. Inoltre l’agevolazione “prima casa” prevede anche l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% in materia di acquisto della prima casa in luogo delle aliquote del 10% e del 22%. Per poter ottenere l’agevolazione di cui stiamo parlando, è necessario disporre di alcuni requisiti: quelli soggettivi e quelli oggettivi.
Nel primo caso, si tratta di requisiti imposti per gli atti soggetti a IVA. Ma non solo. Suddetti requisiti sono dettati anche per gli atti soggetti a imposta proporzionale di registro.
Per quanto riguarda, invece, i requisiti oggettivi, sono richiesti solo nel caso in cui non si tratti di immobili di lusso. In ogni caso, per ottenere l’agevolazione “prima casa”, ai fini dell’imposta di registro e ai fini IVA, è richiesta come condizione necessaria, anche se non sufficiente, che non si parli di immobili di lusso.
Fino al 31 dicembre 2013, sia per i fini dell’imposta di registro che per i fini IVA, l’individuazione di immobili di lusso veniva fatta tenendo conto dei criteri imposti dal D.M. 02.08.1969. In seguito alla riforma riguardanti le imposte d’atto su tutti i trasferimenti immobiliari, dal 1 gennaio 2014, ai fini dell’imposta di registro, l’individuazione di tutti gli immobili di lusso sarà legata al dato catastale. E’ opportuno far presente che vengono considerati immobili di lusso tutte quelle unità immobiliari che sono classificate in catasto all’interno delle categorie A/1, A/8 e A/9 al di là delle loro caratteristiche. Per quanto concerne l’individuazione di immobili di lusso ai fini IVA, non è stata prevista alcuna modifica. C’è da dire che tutta la questione ha destato un bel pò di perplessità poiché si riteneva necessario che il criterio dovesse essere uniforme ai fini dell’imposta di registro e ai fini IVA.
Il 20 giugno 2014, durante C.D.M, è stato approvato lo schema D.Lgs che prevede una norma che ha, come unico scopo, l’allineamento della nozione di “prima casa”, importante ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa in termini di IVA a quella che viene prevista in materia di imposta di registro. La norma prevede che l’aliquota Iva agevolata del 4% può essere applicata in materia di abitazioni classificate, oppure classificabili, nelle categorie catastali.