Come ogni anno, gli enti no profit devono, entro il 30 aprile, predisporre un rendiconto consuntivo.
L’Agenzia delle Onlus, con l’atto di indirizzo dell’11 settembre 2011, ha illustrato le linee guida per la redazione del bilancio degli enti no profit, fornendo specifici istruzioni in merito alla redazione del rendiconto.
Rendiconto enti non profit
Gli enti non commerciali che realizzano raccolte pubbliche di fondi devono allegare al rendiconto una relazione illustrativa, da cui devono emergere le entrate e le spese riguardanti le raccolte pubbliche di fondi.
Schematizzando possiamo affermare che i documenti da redigere sono: stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota integrativa, relazione di missione.
Lo schema di stato patrimoniale è simile a quello fissato dall’art. 2424 c.c. per le società di capitali, con le dovute modifiche considerando la particolare attività degli enti non commerciali.
Il rendiconto gestionale a proventi/ricavi e costi/oneri deve essere stilato confrontando i valori con quelli dell’esercizio precedente.
Le aree gestionali considerate sono le seguenti:
→ attività tipica: riguarda l’attività istituzionale svolta dall’ente non profit nel rispetto delle indicazioni statutarie;
→ attività promozionale e di raccolta fondi: riguarda tutte quelle attività poste in essere dall’ente non lucrativo per l’ottenimento delle risorse necessarie a finanziare le attività istituzionali;
→ attività accessorie: sono le attività diverse da quelle istituzionali, ma complementari alla stessa, in quanto in grado di permettere all’ente non profit di conseguire risorse da destinare alle attività istituzionali;
→ attività di gestione finanziaria e patrimoniale: riguarda le gestioni patrimoniali e finanziarie strumentali all’attività istituzionale;
→ attività di supporto generale: si tratta dell’attività di direzione e di conduzione dell’ente diretta a garantire il permanere delle condizioni organizzative di base e assicura la continuità delle attività istituzionali.
Nella nota integrativa andranno riportati gli specifici contenuti espressamente individuati nelle linee guida.
Infine la relazione di missione dove gli amministratori devono esporre e commentare le attività svolte nell’esercizio, oltreché le prospettive sociali.