La legge europea 2013-bis, recentemente approvata, ha modificato il regime di tassazione applicabile alle persone fisiche non residenti fiscalmente in Italia ma che producono nel nostro Paese almeno il 75% del loro reddito complessivo. La disposizione, che ha modificato l’articolo 24 del Tuir, interesserà i soggetti fiscalmente residenti nell’Ue oppure in uno Stato See che assicuri un adeguato scambio di informazioni.
A partire dall’anno d’imposta 2014, una volta che sarà stato emanato il decreto del Mef che darà concreta attuazione alle nuove misure, questi soggetti potranno determinare l’Irpef dovuta in Italia applicando le medesime regole previste per i residenti, a patto che non usufruiscono nel proprio Stato di residenza di analoghe agevolazioni.
Saranno pertanto ammesse, in favore di tali soggetti, tutta una serie di detrazioni e deduzioni ai fini Irpef, sinora riservate ai soggetti fiscalmente residenti in Italia. I medesimi soggetti potranno optare per il regime fiscale dei contribuenti minimi, recentemente oggetto di importanti modifiche. L’intervento del legislatore si è reso necessario poiché la Commissione europea aveva aperto contro l’Italia la procedura di infrazione n. 2013/2027, ritenendo che il sistema fiscale di tassazione delle persone fisiche non residenti fosse in contrasto con le disposizioni del TfUE e dell’Accordo See che tutelano la libera circolazione delle persone e dei lavoratori.
Secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Ue in più di un occasione, la tassazione di un soggetto fiscalmente residente in un altro Stato membro che produca la maggior parte del proprio reddito nello Stato della “fonte”, anziché in quello della residenza, deve avvenire prendendo in considerazione la capacità contributiva del contribuente, tenendo conto della situazione personale complessiva di quest’ultimo.
In altre parole, il fatto che un sistema tributario ammetta la detrazione per i familiari a carico (o altre detrazioni e/o deduzioni) esclusivamente in favore dei soggetti ivi residenti, negando tale agevolazione ai soggetti residenti in un altro Stato membro per il solo fatto di essere non residenti, costituisce una discriminazione non ammessa dal diritto dell’Ue solo nella misura in cui tali soggetti non possano beneficiare nel proprio Stato di residenza delle detrazioni familiari a carico ovvero per altri oneri. A seguito della Sentenza relativa al caso C-279/93 (Schumacker), in cui il sistema tributario tedesco era stato oggetto di censura perché non prendeva in considerazione la capacità contributiva del signor Schumacker, che era fiscalmente residente in Belgio ma produceva la maggior parte del proprio reddito in Germania, il sistema tributario tedesco era stato modificato.
Nella sentenza relativa al caso C-391/97 (Gschwind), il nuovo sistema di tassazione dei non residenti in Germania, che ammetteva le agevolazioni fiscali anche nei confronti dei soggetti non residenti, a patto che almeno il 90% del reddito fosse stato prodotto in Germania, veniva promosso dalla Corte di Giustizia dall’Ue. Infine, la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1324 della legge Finanziaria 2007, che aveva esteso anche ai non residenti le detrazioni per carichi di famiglia, aveva solo parzialmente risolto il problema di incompatibilità con il diritto dell’Ue, rendendo necessaria l’approvazione della misura in questione.