Mansioni del lavoratore: il datore di lavoro può cambiarle?

Il Jobs Act ha di recente introdotto delle novità circa l’assegnazione di una nuova mansione al dipendente e di passaggio anche ad un livello più basso, laddove ci siano particolari esigenze organizzative in azienda e per favorire una maggiore tutela contro un eventuale licenziamento.

Dall’articolo 2103 del codice civile al d.lgs del 2015, ecco come cambia l’assegnazione di una mansione al lavoratore

In materia di assegnazioni di mansioni, sono presenti diversi riferimenti normativi come l’articolo 2103 del codice civile, che stabilisce un divieto per il datore di lavoro di assegnare una nuova mansione al dipendente di livello più basso e del rispetto di quanto stabilito dal contratto sul dover eseguire solo la mansione per la quale si è stati assunti (e successivo livello). Tuttavia, alla luce del nuovo Jobs Act, sono state introdotte delle importanti eccezioni sulla materia.

In particolare, il d.lgs n. 81 del 2015 (jobs act) stabilisce che possono essere previste alcune deroghe sulle modalità di svolgimento di una mansione e di assegnazione ad un livello contrattuale più basso, laddove ci siano degli importanti cambiamenti organizzativi a livello aziendale che implichino tali modifiche. E’ prevista, però, anche una tutela sul lavoratore, che conserva comunque il livello e l’inquadramento della mansione di partenza.

Come può essere assegnata una mansione inferiore al lavoratore sulla base delle nuove modifiche del Jobs Act

Una corretta applicazione di quanto disposto dal D.Lgs n.81 del 2015, nasce da una maggiore tutela per il lavoratore contro un licenziamento per nuove esigenze organizzative e della possibilità per l’azienda di poter modificare mediante degli accordi con lo stesso lavoratore, mansione e livello di inquadramento e garantire a quest’ultimo una conservazione del posto di lavoro.

Inoltre, la nuova mansione anche se di livello inferiore a quella per la quale si è assunti, deve comunque rientrare almeno nella stessa categoria legale per l’inquadramento contrattuale. Il D.Lgs n. 81 del 2015, infatti, prevede un riordino dei contratti di lavoro solo per introdurre delle maggiori opportunità lavorative e tutelare i vecchi dipendenti da nuove esigenze produttive in azienda.

Nell’articolo 3, il riferimento proprio alla disciplina delle mansioni con la sostituzione dell’articolo 2103 del codice civile (sugli obblighi di legge del lavoratore solo alle mansioni per le quali è stato assunto o superiori) stabilendo il nuovo caso di necessità di modifiche organizzative per l’assegnazione di mansioni più basse all’interno della stessa categoria legale.

E’ richiesto, infine, anche un obbligo formativo per il passaggio a nuova mansione e comunicazione per iscritto al lavoratore del passaggio ad un livello più basso.

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