Il nuovo regime forfettario e il vecchio regime dei minimi hanno in comune il fatto che chi vi opera non è tenuto ad applicare l’IVA in fattura e a non applicare la ritenuta d’acconto sul compenso percepito.
Il comma 69 della L. 190/2014 stabilisce infatti che i contribuenti forfettari non sono sostituti d’imposta, ma hanno solo l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta, mediante la compilazione del quadro RS del modello Unico.
Pertanto il committente che riceve una fattura da parte di un soggetto che opera nel regime forfettario non deve versare alcuna ritenuta d’acconto sul compenso erogato. Nonostante ciò egli è tuttavia tenuto a rilasciargli la Certificazione Unica in cui sono “certificati” i compensi corrisposti nel periodo d’imposta.
L’obbligo informativo in Unico – Ma qualora sia il soggetto che opera in regime fiscale agevolato a corrispondere compensi a soggetti per i quali è da applicarsi la ritenuta d’acconto? Essi dovranno provvedere al versamento della ritenuta e quindi assumeranno le vesti di sostituto d’imposta?
Al riguardo occorre distinguere a seconda che si tratti contribuente forfettario o di contribuente in regime di vantaggio.
Con riferimento a chi opera in regime forfettario, il comma 69 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), espressamente sancisce che essi “non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi”.
Dunque, il contribuente forfettario che eroga compensi a soggetti per i quali è prevista l’applicazione della ritenuta d’acconto (è il caso ad esempio del contribuente forfettario che paga il compenso al Commercialista che opera in regime ordinario) non è tenuto a versare alcuna ritenuta d’acconto in quanto non ha la qualifica di sostituto d’imposta per espressa previsione normativa. Tuttavia il Legislatore gli impone al riguardo un determinato obbligo informativo: deve riportare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percettore del compenso per il quale non è stata versata la ritenuta d’acconto e l’ammontare del compenso corrisposto.
Con riferimento al Modello Unico 2016 (e quindi ai compensi corrisposti nel 2015), il predetto obbligo informativo è assolto ai righi RS371, RS372 e RS373, indicando, in colonna 1 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e, in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi. Nel caso siano stati corrisposti più compensi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.
Ovviamente per chi ha iniziato l’attività nel 2016 e ha scelto di operare nel regime forfettario, il predetto obbligo informativo dovrà essere assolto nel Modello Unico 2017 con riferimento ai compensi erogati nel 2016 per i quali non è stata versata la ritenuta d’acconto.
Il contribuente forfettario non assumendo le vesti di sostituto d’imposta non sarà nemmeno tenuto ai relativi adempimenti (CU e Modello 770).
La stessa specifica previsione normativa, non è, invece, prevista per coloro che operano in regime di vantaggio (aliquota sostitutiva del 5%), i quali, dunque, assumono la qualifica di sostituto d’imposta, con la conseguenza che dovranno versare la ritenuta d’acconto sul compenso corrisposto al soggetto che ne prevede l’applicazione e dovranno adempiere agli altri obblighi inerenti (rilascio e invio della CU e invio del Modello 770).
Salve,
dunque riprendendo l’esempio della fattura del commercialista al cliente in regime forfettario:
la fattura del commercialista indicherà l’importo della ritenuta da versare anche se il cliente effettivamente non la verserà? stessa cosa vale per le prestazioni occasionali con Codice fiscale?
Esempio:
commercialista invia fattura al cliente in data 31/1/16 per € 200,00 + IVA 22% e R.A.:
prestazione € 200,00
IVA 22%: € 44,00
R.A. 20%: € 40,00
Netto a pagare: 200 + 44 – 40: € 244,00
Il cliente forfettario paga € 244,00
In UNICO il commercialista del forfettario indicherà il mancato versamento della R.A. su imponibile di € 200,00.
Tutto corretto?
Grazie
Carmelo
In fattura la ritenuta non deve essere indicata.
Buonasera,
effettuo sporadicamente nel corso dell’anno delle prestazioni occasionali con codice fiscale (quindi entro le 5.000,00 annue).
Uno dei committenti è un’impresa individuale nel regime dei forfettari, che non essendo sostituto di imposta non versa la relativa ritenuta (motivo per cui non la inserisco nella ricevuta per prestazione occasionale).
Il CAF che gestisce la mia dichiarazione dei redditi non sa come gestire tale situazione.
Esiste un rigo della dichiarazione dei redditi 730 che mi permette di indicare i compensi che non stati assoggettati a ritenuta e che avrebbero dovuto esserlo (o qualcosa di simile)?
Grazie in anticipo!
Antonio
BUONASERA,
qualora un professionista abbia emesso fattura nei confronti di un contribuente forfettario, indicando la ritenu d’acconto e quest’ultimo l’abbia versata, come è possibile sanare la situazione?
E’ necessario fare un’istanza di rimborso per il versamento non dovuto, dal momento che non c’è C.U.?
grazie
Buonasera, ha avuto risposta al suo quesito? perchè mi trovo anch’io nella stessa situazione.
Grazie
Buongiorno, anche io effettuo prestazioni occasionali a forfettario. Come devo gestire il fatto che non vengono pagate le ritenute? Devo fare dichiarazione dei redditi anche se il mio unico reddito deriva da tali prestazioni?
Buongiorno
si, deve presentare la dichiarazione dei redditi.
Un’impresa individuale in regime forfettario vorrebbe avvalersi della collaborazione di alcuni venditori a domicilio. Dal momento che la figura del venditore a domicilio prevede che venga effettuata una ritenuta a titolo d’imposta da parte di chi eroga le provvigioni, come fa l’impresa in regime forfettario ad assogettare a ritenuta a titolo d’imposta le provvigioni se non può essere sostituto d’imposta?