Partita iva giornalisti, attenzione al doppio compenso

Con il regime forfettario una specifica categoria di contribuente che deve fare attenzione sono i giornalisti con partita IVA.

Infatti, molte volte, tali soggetti, pur operando con partita IVA, agiscono, contestualmente all’attività professionale svolta, anche mediante cessione di diritti d’autore per svariate collaborazioni editoriali che potrebbero avere.

Si pensi ad esempio al caso in cui il sig. Rossi svolge la sua attività di giornalista “professionista” per una nota testata radiotelevisiva e lo fa come libero professionista (partita IVA ed emissione mensile della fattura) e che contestualmente scrive ogni tanto un inserto per un quotidiano mensile al quale “cede” i propri diritti d’autore percependo un compenso.

Il professionista ed il pubblicista

Per tale categoria di contribuenti, occorre tener presente, che nel limite dei compensi da non superare per poter operare nel regime forfettario (attualmente innalzato a 30.000 dalla Legge n. 208/2015), devono essere considerati entrambi i compensi ovvero sia quelli derivanti dallo svolgimento dell’attività giornalistica freelance (con partita IVA) sia quelli derivanti dalla cessione dei diritti d’autore.

Resta, infatti, valido al riguardo quanto chiarito in passato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 145/E/2008 in risposta ad un’istanza di interpello in merito ai “contribuenti minimi”. In particolare, l’Amministrazione Finanziaria, dopo aver richiamato il trattamento fiscale delle due tipologie di reddito (i compensi da cessione dei diritti d’autore, a differenza dei compensi percepiti nell’esercizio dell’attività professionale, non sono soggetti ad IVA e sono soggetti a ritenuta d’acconto sul 75% del loro ammontare), precisa che in merito alla rilevanza dei compensi percepiti per la cessione di diritti d’autore ai fini della determinazione del tetto dei 30.000 euro, previsto all’epoca per l’accesso e la permanenza nel regime dei contribuenti minimi, già con Circolare n. 13/E del 26 febbraio 2008 era stato chiarito che occorreva far riferimento ai ricavi o compensi complessivamente conseguiti dall’imprenditore o dal professionista, prescindendo dalla specifica attività cui si riferivano. In altri termini, la condizione di accesso al regime dei contribuenti minimi, pur se riferita ai ricavi o ai compensi percepiti nell’esercizio di imprese, arti o professioni, riguardava la posizione del contribuente considerata nel suo insieme e non la specifica attività svolta.

Nel caso prospettato nell’istanza di interpello la cessione dei diritti d’autore avveniva nell’ambito della professione giornalistica (è come se il soggetto fosse al tempo stesso giornalista professionista e giornalista pubblicista), contribuendo a dimensionare e caratterizzare l’attività complessivamente svolta dal contribuente. Pertanto, secondo l’Amministrazione Finanziaria, nella verifica del limite di 30.000 euro occorreva considerare anche i compensi derivanti dalla cessione dei diritti d’autore.

Tale interpretazione è da ritenersi applicabile anche al nuovo regime forfettario non essendo intervenute successive circolari interpretative diverse in tal senso.

Per contro, un avvocato che scrive per un quotidiano forense, oppure un dottore commercialista che scrive per un quotidiano fiscale, oppure un consulente informatico che scrive per un quotidiano sportivo, non dovrebbe considerare i compensi da diritti d’autore per la verifica del limite dei 30.000 per operare nel forfettario, poiché il tal caso la sua attività di professionista (avvocato, commercialista, ecc.) è ben distinta da quella di “pubblicista”: in altre parole l’attività di “giornalista pubblicista” non è svolta nell’ambito della “professione giornalistica”.

4 commenti su “Partita iva giornalisti, attenzione al doppio compenso”

  1. un contribuente non titolare di p.i. nell’anno 2015 effettua cessionie di dirtti d’autore per un articolo giornalistico per 15000 euro e li dichiara nel quadro rl come redditi diversi…nell’anno 2016 apre p.i. come pubblicista nel regime forfetario 2016, può a suo avviso usufruire dell’imposta irpef ridotta al 5% o la nuova attività è ritenuta mera prosecuzione e quindi dovuta imposta al 15%?

    grazie
    cordiali saluti
    beatrice

  2. Nel caso di un autore che effettua la cessione di diritti d’autore e ha una partita iva forfettaria, come si applicano le due riduzioni della base imponibile? restano entrambe valide, quindi sul totale fatturato si calcolerà il 60% (o 75%) previsto dalla cessione dei diritti e poi il 78% del regime forfettario, o solo una delle due? E in questo caso quale?
    Grazie

  3. E ai fini Inps, come la mettiamo?
    Traduco: posto che il ns contribuente in regime forfettario (ad esempio un illustratore) incassa anche i diritti d’autore all’interno di tale regime, sempre tenendo sotto controllo la soglia da 30.000€, questi compensi devono per forza di cose costituire “l’ossatura” del 78% che porta al calcolo dell’imponibile Irpef? Se si, significa che il 78% dei compensi per diritto d’autore, quivi attratti in forza della Circ. 13/E del 2008, pagheranno il 25% e oltre a titolo di contributi previdenziali. grazie per la risposta

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