Nel caso di abbandono della gestione separata dell’Inps, si hanno almeno tre modi per non perdere quei contributi previdenziali che risultano oramai già versati.
Iniziamo col dire che per gestione separata s’intende un tipo di gestione che corrisponde pagamenti di prestazioni il cui calcolo è eseguito sulla base del metodo contributivo. Essa, tra l’altro, assume la definizione di “separata” perché non le possono essere applicate le regole che generalmente sono previste per le altre contribuzioni di natura obbligatoria.
Per far comprendere meglio quanto appena detto basti sapere che i contributi non possono costituire oggetto di ricongiunzione, in altre parole, non possono essere oggetto di trasferimento neanche se il lavoratore assumesse la decisione di voler porsi un onere a carico.
Appunto per questo, è stato previsto che tali contributi possano essere impiegati facendo ricorso alla totalizzazione nazionale la quale permette la valorizzazione di tutti i contributi accreditati nelle differenti gestioni previdenziali sottoforma di un’unica cassa, anche se l’interessato dovesse aver raggiunto il diritto alla fruizione della pensione e, dunque, del trattamento ad essa connesso.
Coloro che possono godere della totalizzazione dell’accredito dei contributi sono gli iscritti alla gestione separata, sacerdoti secolari e ministri del culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica, liberi professionisti in possesso di iscrizione a una delle Casse privatizzate e private, come anche gli iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Il metodo della totalizzazione calcola la pensione, di solito, sulla base delle regole del sistema contributivo, al di là di quale sia la collocazione temporale dei periodi, purché in una delle gestioni interessate il lavoratore possa far valere il diritto autonomo alla pensione; in questa ipotesi il calcolo della quota di pensione avviene tenendo conto delle regole proprie in vigore in tale fondo.
Altrimenti, si può ricorrere al cumulo contributivo al quale non possono ricorrere gli iscritti alle Casse dei libero professionisti. In siffatta ipotesi, inoltre, a differenza di quanto accade nel caso della totalizzazione, il sistema di calcolo applicabile trae la sua origine dalla somma di tutti i periodi di contribuzione.
Un ulteriore ipotesi potrebbe essere rappresentata dal ricorso alla pensione di tipo supplementare; in particolare, esso può essere richiesto: nel caso di maturazione da parte del lavoratore del diritto alla pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria in favore di lavoratori dipendenti o sostitutiva; di raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia; di assenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione per la liquidazione di una pensione di vecchiaia autonoma presso il fondo nel quale risulti l’accredito degli ulteriori contributi.