Molte persone, avendo presentato l’azienda presso cui lavorano domanda di concordato preventivo, si chiedono se siano nella condizione o meno di beneficiare del fondo garanzia TFR.
Sommario
Fondo garanzia tfr: di cosa si tratta
La legge ha istituito presso l’INPS il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” che si propone l’obiettivo di sostituirsi al datore di lavoro, qualora questi sia insolvente, nell’erogazione del T.F.R o anche delle ultime tre mensilità ai lavoratori subordinati, che hanno concluso il rapporto di lavoro.
L’intervento del Fondo di Garanzia, stando a quanto stabilito dalla legge, è previsto in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a patto che vi sia stato l’accertamento dello stato di insolvenza da parte del datore di lavoro e, dunque, nei casi di esecuzione individuale che non sia andata a buon fine; il fallimento, l’amministrazione straordinaria e, infine, come nel caso in questione, l’ammissione dell’azienda al concordato preventivo.
Più esattamente, il concordato preventivo funge da mezzo offerto al debitore in modo da scongiurare che su di esso ricada la procedura di tipo fallimentare. In altre parole, il suddetto costituisce un accordo di carattere giudiziale mediante cui i creditori ed il debitore pattuiscono le modalità con cui debba aver luogo l’estinzione del debito.
Il fallimento è dichiarato dal Tribunale, in virtù della documentazione presentata dall’imprenditore e della proposta di pagamento quantomeno parziale dei debiti fornita dallo stesso, emettendo decreto di omologazione del concordato.
A partire dal giorno seguente alla pubblicazione del decreto di omologa, ovvero del decreto che stabilisce le possibili opposizioni o impugnazioni avanzate nei confronti del concordato preventivo, ed entro i successivi 5 anni, il lavoratore può decidere di presentare domanda all’INPS di intervento del Fondo di Garanzia così da ottenere il pagamento del TFR che non è ancora stato liquidato dal datore.
Fondo garanzia inps tfr: come presentare domanda
La presentazione della domanda in forma scritta deve essere effettuata presso la sede INPS del territorio in cui si ha la residenza, non prima di aver compilato gli appositi modelli che si possono reperire in tutte le sedi e le agenzie INPS come anche sul sito internet dell’INPS.
La documentazione da allegare è la seguente: una copia di un documento di identità personale, se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell’Istituto; il Mod. TFR 3/bis compilato, timbrato e firmato dal Commissario Liquidatore o dal Commissario Giudiziale incaricato della sua compilazione; una copia originale del decreto di omologazione; un documento proveniente dalla Cancelleria del Tribunale che attesti che il concordato omologato non sia stato oggetto di appello o reclamo innanzi alla Corte d’Appello.
Una volta portata a termine la presentazione della domanda, compresa della su citata documentazione, l’INPS darà seguito al pagamento del TFR.
Di grande utilità, peraltro, potrebbe essere la decisione di chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia, dal momento che questo consentirebbe il recupero dell’intero credito in tempi piuttosto ridotti. Al contrario, l’attesa di disponibilità economica aziendale, non solo implicherebbe una perdita di tempo, ma anche e soprattutto una scarsa garanzia di recuperare la somma spettante.