Entro la fine del mese di giugno i lavoratori dipendenti devono godere delle ferie residue maturate (30 giugno 2017 ferie maturate nel 2015). E’ bene quindi che i datori di lavoro controllino la situazione onde evitare di incorrere in sanzioni, il cui ammontare varia da un minimo di € 130 a € 780.
Sommario
Ferie non godute
Ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie stabilito dai rispettivi C.C.N.L., la cui durata non può essere inferiore alle 4 settimane annuali.
Possiamo dividere le ferie in tre periodi:
• periodo di due settimane, da godere durante l’anno di maturazione;
• altre due settimane da godere entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione;
• infine un terzo periodo, quello eccedente il minimo sindacale,stabilito dal C.C.N.L. o dal contratto di assunzione.
Se il lavoratore non ha fruito anche di una sola parte del periodo di ferie nel corso dell’anno, il datore di lavoro è sanzionabile, mentre il lavoratore potrà goderne a fine rapporto di lavoro.
Per capirci facciamo un esempio sull’anno 2013.
– due settimane vanno godute entro il 31.12.2013;
– ulteriori due settimane entro il 30.06.2015;
– l’ulteriore periodo può essere monetizzato e la contribuzione assolta entro il 16 agosto 2015.
E’ possibile monetizzare solo le ferie eccedenti il cosiddetto minimo legale (quattro settimanale).
Le sanzioni a carico del datore di lavoro che non riconosca ai propri dipendenti le ferie dovute possono essere così suddivise:
• sanzione base: da 100 a 600 euro;
• violazione riferita a più di 5 lavoratori (quindi almeno 6) o si è verificata in almeno due anni: da 400 a 1.500 euro;
• violazione riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno quattro anni: da 800 a 4.500 euro.
Ferie non godute per malattia
Le ferie non godute a causa di un periodo di malattia, e che poi non vengono effettivamente beneficiate per cessazione del rapporto di lavoro, vanno sempre compensate con il pagamento dell’indennità sostitutiva e non importa se il CCNL di appartenenza prevede diversamente, perché siamo di fronte a un diritto non comprimibile e tutelato dalla Costituzione. Lo ha stabilito la Suprema Corte, con la sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012, chiarendo quindi che in caso di mancato godimento delle ferie, anche senza responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore spetta un’indennità sostitutiva che, oltre a poter avere carattere risarcitorio, costituisce altresì un’erogazione di natura retributiva, in quanto rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali.
La vicenda – Nella caso di specie, la Corte di Appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta dal direttore dei servizi amministrativi presso un istituto scolastico diretta al riconoscimento del suo diritto all’indennità sostitutiva delle ferie che aveva maturato e non goduto, al momento del suo collocamento a riposo, a causa delle lunghe assenze per malattia che era stato costretto a fare. In particolare, detti giudici facevano riferimento alla norma del CCNL di settore secondo cui le “ferie non sono monetizzabili salvo quanto disposto dal successivo comma 15”, rilevando che, secondo tale disposizione, in caso di mancato godimento delle ferie entro il termine contrattualmente previsto, è possibile il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie nella sola ipotesi in cui all’atto della cessazione del rapporto residuino ferie non godute per “documentate esigenze di servizio”.
La sentenza – La Suprema Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sul caso in esame, ha ribadito che “il diritto alle ferie nel diritto italiano gode di una tutela rigorosa, di rilievo costituzionale, visto che l’articolo 36, comma 3 della Costituzione prevede testualmente che, il lavoratore ha diritto al riposto settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Pertanto, proprio in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, laddove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore spetta sempre il pagamento delle ferie non godute che oltre ad avere carattere risarcitorio per “la perdita del bene” (mancato recupero delle energie psicofisiche, impossibilità di dedicarsi alle relazioni familiari e di svolgere attività psicofisiche), hanno anche “natura retributiva” costituendo il corrispettivo “dell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali”. Per concludere è possibile affermare che ogni disposizione contenuta nei contratti collettivi che escluda il diritto del lavoratore di monetizzare i periodi di ferie non goduti al momento della risoluzione del contratto, sono assolutamente illegittimi in quanto sono in contrasto con le norme imperative, salva l’ipotesi del lavoratore che abbia disatteso l’offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro.