Un podologo ha aderito al regime di contabilità semplificata. Deve emettere una fattura nei confronti di un soggetto privato. Si chiede la corretta modalità di emissione della fattura. Deve applicare l’iva oppure no?
Risposta
L’attività di podologo non può essere qualificata giuridicamente come attività medico–sanitaria riconducibile all’interno del testo unico delle leggi sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
Pertanto, non è possibile applicare il regime di esenzione previsto dall’art. 10 del D.P.R. 633/1972. La fattura dev’essere emessa in ogni caso: quindi, anche per le prestazioni effettuate nei confronti dei soggetti privati (indipendentemente dalla relativa richiesta), ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 633/1972. La medesima soluzione vale per l’attività di chinesiologo.