Fattura Google Adsense con o senza Iva? Ecco un fac simile

Adsense é il famoso programma di Google, che consente ai blogger di guadagnare attraverso i banner pubblicitari. Oggi vi spiegherò come emettere fattura proponendovi anche un fac simile.

Innanzitutto per poter emettere fattura occorre aprire la partita iva. Questo vi permetterà di essere in regola con il fisco e dichiarare le proprie entrate. La fattura deve essere sempre emessa anche se Google non l’ha richiede. Una copia della fattura resterà a voi e andrà consegnata al vostro commercialista per la dichiarazione dei redditi insieme a tutta la documentazione necessaria.

Nella maggior parte dei casi, rispettando tutti i requisiti, si apre la partita iva in regime forfettario. Infatti anche per questo tipo di attività è possibile aderire al suddetto regime (sempre meglio ribadirlo visto che alcuni colleghi sostengono il contrario).
Ad ogni modo qualunque sia il regime fiscale la fattura dovrà essere emessa senza Iva. La dicitura corretta è la seguente “Fuori campo di applicazione dell’IVA art. 7-ter, D.P.R. 633/1972”
Per i contribuenti forfettari la dicitura da aggiungere sarà: “Operazione in franchigia da Iva art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 – Non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014”.
Si può utilizzare questo titolo di non imponibilità Iva non solo per fatturare ad Adsense ma anche per tutte le altre affiliazioni varie. Mi viene in mente Zanox, TradeDoubler e tutti quelli che hanno una sede in Ue.
Sulla fattura andrà applicata una marca da bollo da 2 euro.

fac simile fattura Adsense

2 commenti su “Fattura Google Adsense con o senza Iva? Ecco un fac simile”

  1. Salve, intanto grazie per questi articoli che ci chiariscono un bel po’ le idee…
    Per il nuovo regime forfettario cambia qualcosa nella creazione della fattura a Google o rimane valido il fac-simile sopra esposto?
    Grazie molte

    1. Va bene la dicitura indicata nell’articolo. Aggiunga anche: “Operazione in franchigia da IVA art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 – Non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014”.

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