Esenzioni IMU: quali fabbricati e quali terreni sono esenti da IMU? La lista delle esenzioni

Quando si è esenti dal versare l’IMU? Domanda che, prima di trovare risposta, merita qualche premessa. La prima è che l’esenzione è confermata quando ricorrono determinati requisiti e per il periodo nel quale tali requisiti sussistono. La seconda è che il D.L. 16/2012 ha disposto che gli immobili esenti sono ad ogni modo soggetti alle imposte sui redditi.

Ed ora veniamo ai casi di esenzione. Non pagano l’IMU perché esenti:

  • gli immobili dello Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (art. 9, co. 10, D.Lgs. 23/2011);
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (art. 7, co. 1, lett. b), D.Lgs. 504/1992);
  • i fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all’art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni (art. 7, co. 1, lett. c), D.Lgs. 504/1992);
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze (art. 7, co. 1, lett. d), D.Lgs. 504/1992);
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 27 maggio 1929, n. 810 (art. 7, co. 1, lett. e), D.Lgs. 504/1992);
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (art. 7, co. 1, lett. f), D.Lgs. 504/1992);
  • i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15, L. 27 dicembre 1977, n. 984 (art. 7, co. 1, lett. h), D.Lgs. 504/1992);
  • gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 73, co. 1, lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), L. 20 maggio 1985, n. 222 (art. 7, co. 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992);
  • i fabbricati rurali a uso strumentale (art. 9, co. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. con modif. con L. 26 febbraio 1994, n. 133), ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (Istat).

 

3 commenti su “Esenzioni IMU: quali fabbricati e quali terreni sono esenti da IMU? La lista delle esenzioni”

  1. dopo tutti i sacrifici che si fanno per farsi una casa devo anche pagare una tassa su un mio bene, non gli è bastato a questo governo di m…. di prendersi già il 21% di tutto

  2. per questi politici e’ troppo facile mettere le mani nel nostro portafoglio
    e noi in realta non possiamo fare niente, mentre dovrebbe essere il popolo a stabilire il loro di stipendio visto che per loro la crisi non esiste e continuano a dilapidare i nostri soldi guadagnati col sudore della fronte mentre loro per non fare sostanzialmente niente si portano a casa stipendi da 8000,00 euro in su
    io propongo che lo stipendio dei parlamentari sia al massimo di 2000,00 euro il mese senza nessuna altra agevolazione e poi vediamo se riescono a pagare imu e tasse varie come dobbiamo fare noi i cretini del popolo italiano.

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