Buongiorno, abbiamo costituito un’associazione no profit. Ogni tanto partecipiamo a fiere provinciali con l’esposizione di nostri prodotti. Si chiede se sia sufficiente compilare un rendiconto entrate/uscite entro i quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale.
Enti no profit raccolta fondi
Premesso che per confermare se l’associazione svolga solo attività istituzionali, è necessario leggere con attenzione le prescrizioni statutarie dell’associazione stessa e verificare che non siano state poste in essere attività commerciali; non è stato specificato quante volte sono avvenute le partecipazioni alle fiere provinciali e con quali prodotti.
È fondamentale poter verificare in base allo statuto se le attività prettamente istituzionali, genericamente identificate, siano effettivamente tali o se siano riconducibili ad attività commerciali, posto che l’associazione partecipa a fiere per la cessione di prodotti non meglio definiti.
L’art. 143 comma 3 del Tuir prevede che i fondi pervenuti alle associazioni a seguito di raccolte pubbliche effettuate “occasionalmente” anche con offerta di beni di “modico” valore in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione non concorrono a formare reddito imponibile Ires. L’art. 2 del D.Lgs. n. 460/1997 rende le suddette entrate esenti anche dall’Iva e da ogni altro tributo. È importante, pertanto, stabilire sia l’occasionalità della raccolta fondi, sia il modico valore dei beni, ancorché una norma espressa in tal senso non esiste. In genere, si conviene con quanto disposto per le ASD dall’art. 37 della L. n. 342/2000, in cui si limitano le raccolte occasionali nel numero di massimo due volte all’anno e nel limite di 51.645,69 euro. È importante sapere se vengano rispettati dall’associazione i dettami della norma, o se la partecipazione alle fiere sia invece di fatto continuativa.
L’art. 20 del D.P.R. n. 600/1973 obbliga gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi ai sensi dell’art. 143 comma 3 lett. a), di redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto da conservarsi per dieci anni, come dal combinato dell’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2220 c.c.; dal suddetto rendiconto devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna delle manifestazioni. L’obbligo, pertanto, scatta indipendentemente dalla redazione di un bilancio o di un rendiconto annuale; non incide neanche il regime contabile adottato. Non esiste un rendiconto prestabilito dalla norma ma, nell’ottica di dare la massima trasparenza alla gestione di detti fondi, nell’interesse dei soci e dei terzi interessati che intendano contribuire all’attività dell’associazione, per avere un’informazione chiara su come vengano impiegati i fondi a disposizione, si tratterà di contrapporre le entrate (incassi) e le uscite (spese) specificate e riportare il saldo nel rendiconto generale dell’ente.