E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri nell’ultima riunione del 27 marzo 2015, un nuovo decreto legislativo sulle direttive europee 2008/8/CE, relative alla territorialità dell’Iva nelle prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici.
Le nuove regole sull’ e-commerce: cosa cambia?
Secondo le nuove regole sull’e commerce, non è più presente l’obbligo di fattura per i servizi elettronici verso consumatori privati, compresi quelli italiani.
Dal primo gennaio 2015 quindi per le attività di e-commerce su libri, musica e applicazioni farà fede per la tassazione sulle prestazioni, non il luogo in cui è residente il fornitore ma quello del destinatario.
Di conseguenza tale fornitore non dovrà applicare l’Iva con le aliquota vigenti nel proprio paese e fare riferimento alle normative dei paesi in cui sono residenti i clienti.
Al fine inoltre di superare delle eventuali difficoltà operative dall’applicazione delle nuove normative, è stato introdotto un regime dal nome “ Mini one stop shop” che permetterà ai prestatori dei suddetti servizi di e-commerce, di poter dichiarare in un solo Stato Membro dell’Unione Europea le prestazioni verso i clienti europei e versare la relativa imposta applicata in ciascun paese.
L’applicazione della nuova normativa Moss prevede l’obbligo per le imprese di e-commerce, di una dichiarazione trimestrale per le operazioni eseguite e per il relativo versamento delle imposte.
Tale regime semplificato si esclude, invece, per le prestazioni in cui la sede dell’impresa e dei destinatari del servizio coincidono, con l’applicazione delle classiche regole Iva (senza esenzione cioè dalla fattura).
L’applicazione della normativa Moss all’ E-commerce senza fattura
Per quanto attiene invece le nuove modalità di e-commerce senza fattura vige un obbligo nel caso di applicazione della normativa Moss di:
- Dichiarazione trimestrale con l’indicazione dell’ammontare per ogni prestazione effettuata in ciascun stato, da suddividere per aliquote e al netto dell’Iva.
- L’amministrazione finanziaria ricevente ha l’onore di distribuire le imposte riscosse e di suddividerle in base alla residenza U.E. dei consumatori.
- Per inadempimenti o tardiva dichiarazione, sarà applicata una sanzione di pari valore all’imposta dovuta nello Stato che ha avviato l’accertamento.
- I fornitori italiani di servizi e-commerce sono obbligati a conservare tutte le documentazioni che attestano le operazioni eseguite nel settore fino al limite di dieci anni.
- I fornitori di servizi e-commerce verso clienti italiani non sono più obbligati all’emissione della fattura se non su espressa richiesta del cliente.
Rispetto a quest’ultimo punto c’è solo da evidenziare che una reale operatività della norma italiana alle direttive Europee è subordinata ad una approvazione con un ulteriore decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.