Il diritto di abitazione è pignorabile?

Il diritto di abitazione è pignorabile? Una casistica spesso ricorrente sugli immobili, è sulla presenza di un pignoramento sullo stesso e della possibilità da parte del proprietario (e debitore di una somma per il quale è scattato il pignoramento) di poter o meno abitarvi gratuitamente.

Se da un lato, infatti, vi sono riferimenti ben precisi del codice civile che stabiliscono l’obbligo del pagamento di una somma da parte del debitore sull’immobile oggetto del pignoramento, da un altro lato vi sono anche delle recenti sentenze che stabiliscono diversamente.

Diritto di abitazione casa pignorata

In tema di pignoramento di un immobile, possiamo considerare in prima battuta il contenuto dell’articolo 2912 del codice civile, che definisce tale fase come primo avvio del procedimento di esecuzione forzata con un’azione di pignoramento che comprende accessori, pertinenze e frutti della cosa pignorata.

Secondo questo primo riferimento di legge, il pignoramento è esteso anche ad un bene come l’immobile e può prevedere la possibilità per il debitore di poter esercitare il diritto di abitazione  con il pagamento di una somma di un bene ormai non più suo.

Niente canone di locazione se autorizzato dal Giudice

Sul tema alquanto complesso del pignoramento dell’immobile e di eventuali diritti da parte del debitore, si sono poi pronunciate anche diverse sentenze, aggiungendo degli elementi discordanti su tale procedimento. La sentenza numero 2690 del 2014 del Tribunale di Taranto, ad esempio, prevede che nel caso di un pignoramento di un immobile di proprietà del debitore, non si è tenuti al pagamento di nessun canone di locazione per l’occupazione, laddove il tutto sia stato autorizzato dallo stesso Giudice.

Pignoramento immobile, utili chiarimenti in materia

In pratica, con questa nuova sentenza del Tribunale di Taranto, si pone una ulteriore precisazione rispetto a quanto indicato dal codice civile, stabilendo due importanti elementi:

  • Una tutela del creditore nel caso di canoni di locazione prima del pignoramento riscossi dal debitore e che rientrano nella fattispecie dei frutti dell’immobile pignorato.
  • Possibilità per il debitore di restare nell’immobile fino alla vendita coattiva del bene pignorato, laddove si tratti di abitazione principale.

Vi ricordiamo, infine, che per un pignoramento in ambito immobiliare, entra in gioco anche quanto definito dal codice civile, con le suddette modalità:

  • Notifica al debitore e trascrizione in forma scritta dei beni e dei diritti immobiliari da sottoporre a pignoramento (articolo 555 del codice civile).
  • Il creditore può avanzare una richiesta di pignoramento anche sui mobili presenti nell’immobile (articolo 556 del codice civile).
  • Il debitore può essere nominato custode dei beni pignorati, pertinenze e frutti (senza ottenere in cambio nessun compenso) ed essere il responsabile del corretto mantenimento degli stessi (articolo 559 del codice civile).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

× Hai bisogno di aiuto?