Diritto d’autore: i dettagli sul trattamento previdenziale

Quando si parla di assoggettamento a contribuzione o meno dei compensi in riferimento allo sfruttamento economico del diritto d’autore non c’è sempre chiarezza. Nello specifico non era chiaro se l’obbligo riguarda anche coloro che collaborano con giornali senza essere iscritti a un Ordine e quindi i collaboratori indipendenti che non sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo oppure a una Cassa privata.

A tal proposito l’Inps è intervenuto con due messaggi relativi al trattamento dei compensi che vengono percepiti in riguardo all’utilizzo economico del diritto d’autore, ovvero del diritto d’immagine. Per essere precisi, nel messaggio Inps n.14802 del 19/09/2013, viene ricordato che il diritto d’autore riguarda “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, al teatro, alla cinematografia, all’informatica ed al disegno industriale, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Ne consegue quindi che il titolare del diritto è colui che ha creato l’opera.

Sul piano tributario, il compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore dipende da imposizioni che variano a seconda che risulti percepito: dall’autore, da soggetti che hanno acquisito a titolo oneroso l’utilizzazione del diritto oppure da aventi causa a titolo gratuito come nel caso di eredi o legatari dell’autore.

Dal punto di vista previdenziale, l’Istituto ci tiene a precisare che il reddito relativo allo sfruttamento economico del diritto di autore è soggetto a imposizioni solo nel caso in cui derivi da un esercizio abituale.

Dal punto di vista pratico, colui è titolare dei redditi rientra in una di queste fattispecie: lavoratore autonomo non iscritto ad una delle Casse dei professionisti che non fa parte delle categorie degli iscritti al FPLS, artista iscritto al Fondo pensioni o lavoratori dello spettacolo ex ENPALS e libero professionista iscritto a una delle forme previdenziali previste dai D.Lgs n. 509/1994 e 103/1996. L’Istituto ha precisato anche che nel primo caso, visto che si tratta di redditi qualificati come redditi di lavoro autonomo, è prevista l’iscrizione alla Gestione separata con conseguente assoggettamento a contribuzione obbligatoria.

Nel secondo caso, l’obbligo contributivo è da attribuire al datore di lavoro che ha diritto di rivalsa nei limiti della contribuzione messa a carico del lavoratore.

Nel terzo caso, invece, l’obbligo contributivo esiste nei limiti e sulla base delle regolamentazioni che vengono adottate dalle singole Casse. Con il secondo messaggio l’Inps ha rivisto la sua posizione: tra i soggetti obbligati all’iscrizione  alla Gestione separata e al versamento dei contributi ci sono gli autonomi professionali, ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli associati in partecipazione che apportino solo il lavoro.

 

1 commento su “Diritto d’autore: i dettagli sul trattamento previdenziale”

  1. Sulla Nota spese di Compensi per cessione diritti d’autore (art.3 com. 4 lett a Dpr 633/72 NO PARTITA IVA) è possibile non assoggettare a ritenuta d’acconto e quindi non imputarle a reddito di lavoro autonomo le spese sostenute se effettuate da altri autori?
    es.
    Ditta Ciccio srl commissione la redazione di un testo in due lingue ad Autore A, lo stesso si avvale di Traduttore C per parte del lavoro.
    L’autore A nella sua nota spese può assoggettare solo il suo compenso a ritenuta verso la Ciccio srl e farsi rimborsare in nota le spese sostenute per la traduzione? (conservando le note spese di Traduttore B)
    Nota A Verso Ciccio srl
    compenso A 100 con ritenuta
    + 50 spese sostenute per B (senza ritenuta)

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