Diritti dei soci nelle associazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche, in gran parte costituite in forma di associazioni non riconosciute, trovano, in base all’articolo 36, comma 1 del Codice civile, la loro disciplina «negli accordi tra gli associati».

Diritti dei soci nelle associazioni

L’articolo 90, comma 18 della legge 289/02 per la prima volta ha introdotto, ai fini civilistici, la previsione che l’ordinamento interno debba essere «ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati», fino a quel momento imposto solo dal comma 8 dell’articolo 148 del Tuir per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3.

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Ma il legislatore dell’articolo 90 era consapevole della diversa natura delle società di capitali rispetto alle associazioni prevedendo che le norme sulla democrazia e sulla uguaglianza di diritti per tutti gli associati non si applicassero alle «società sportive di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile».

Questa differenziazione prevista ai fini statutari dal legislatore sportivo non appariva, in prima battuta, immediatamente «ribaltabile» su quello tributario e, in particolare, sulla disciplina applicabile alle società di capitali sportive che intendessero avvalersi delle agevolazioni di cui all’articolo 148 Tuir.

Ciò originariamente confermato dalla circolare 21/03 che ribadiva il concetto che le società di capitali che volessero utilizzare la defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati dagli associati si sarebbero dovute attenere, nella redazione dello statuto, ai principi di «democrazia» di cui al comma 8 dell’articolo 148 Tuir.

Da qui una serie di approfondimenti dottrinari sulla possibilità di prevedere il voto per testa e non per quote o azioni sottoscritte nelle società di capitali.

Assodato ormai che tale deroga appariva possibile per le società a responsabilità limitata (ma non per quelle per azioni) è intervenuta, in maniera del tutto condivisibile, eliminando radicalmente il problema, la circolare 18/18 che ha precisato che «anche ai fini della fruibilità dell’agevolazione di cui all’articolo 148, comma 3 del Tuir, le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, ….. , non devono integrare i propri statuti con le clausole concernenti la democraticità del rapporto associativo previste dalle lettere c) ed e) del comma 8 dell’articolo 148 del Tuir».

I tesserati non devono per forza acquisire la qualifica di socio

La circolare, infine, ha chiarito due aspetti fondamentali:

-gli statuti delle associazioni sportive devono garantire ai soci i medesimi diritti in sede assembleare in termini di espressione del voto, non essendo possibili differenziazioni tra le diverse categorie di soci (compresi i soci minori);

-i soci rappresentano una categoria diversa rispetto ai tesserati che praticano l’attività sportiva per l’associazione o società sportiva dilettantistica e che non necessariamente (come troppo spesso è stato erroneamente creduto) devono acquisire la qualifica di socio.

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