Una delle curiosità più frequenti nel settore del lavoro, è sulla possibilità di poter eseguire un doppio lavoro ed i riferimenti di legge rispetto a casi più specifici, come un lavoratore dipendente e un ulteriore ruolo di amministratore in una società.
Sommario
Dipendente privato e amministratore srl
Il codice civile è un riferimento normativo molto importante da considerare rispetto a curiosità sempre più frequenti sulla compatibilità di un contratto a tempo indeterminato e il ruolo di amministratore di società e pone una particolare attenzione sulla tipologia dell’attività svolta per risolvere il quesito.
Non vi sono dei divieti assoluti in termini di legge per ricoprire entrambi i ruoli, ma obblighi circa la natura dell’attività da poter svolgere. In particolare, l’articolo 2105 del codice civile, riporta un obbligo di fedeltà da parte del lavoratore di una azienda e relativo al non svolgimento (sia per conto proprio e sia per conto di terzi) di attività che possano andare in concorrenza con quella svolta per il proprio datore di lavoro o che possa recare un pregiudizio.
Di conseguenza è compatibile una carica di amministratore di una società X da parte di un dipendente di una società Y, purché le due attività svolte siano completamente diverse e non vadano in contrasto in termini concorrenziali.
Compatibilità lavoro dipendente e amministratore
Per capire una compatibilità tra le cariche di dipendente di una prima società e amministratore di una seconda società, è possibile tra l’altro verificare l’oggetto sociale di entrambe e verificare la non presenza di medesima attività e quindi elementi di pregiudizio verso il proprio datore di lavoro a cui si è vincolati da un obbligo di fedeltà.
In caso affermativo, inoltre, è importante procedere anche agli adempimenti di legge circa gli obblighi sulla posizione previdenziale relativa alle due posizioni e che può richiedere:
– Il relativo versamento da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali dovuti per il proprio lavoratore (e che in sostanza non cambia in presenza di un ulteriore carica dello stesso lavoratore).
– Obbligo da parte del lavoratore di procedere al versamento dei contributi per la sua posizione di amministratore di una società (e che in genere richiede l’apertura della gestione separata Inps e il pagamento di ulteriori tasse sulla base dei compensi ottenuti dalla suddetta carica).
Riepilogando, ecco cosa bisogna principalmente controllare nel caso di duplice mansione lavorativa in due società:
– Non recare un pregiudizio al proprio datore di lavoro rispettando l’obbligo sancito dal codice civile di fedeltà alla società.
– Possibilità di ricoprire il ruolo di dipendente di una società X e amministratore di una società Y, se le attività svolte sono completamente diverse e non in concorrenza tra loro.
– Procedere agli adempimenti fiscali e previdenziali per la figura ricoperta di amministratore di una società.
Argomento per me molto interessante perchè dovrò affrontare un caso simile a breve e sto raccogliendo documentazione in materia.
UN PENSIONATO SOCIO AL 10% DI UNA AGENZIA DI ASSICURAZIONI PUO’ ESSERE ASSUNTO DALLA STESSA
COME DIPENDENTE? SE SI PUO’ AVERE DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE? GLI VIENE DECURTATA LA PENSIONE? GRAZIE.
Un’amministratore dei una SRL in cui ha anche 80% di quote e che lavora in produzione discografica può essere socio di una cooperativa di musicisti e prestare servizi retribuiti come fonico alla stessa? Se si , deve aprire una Partita Iva?
sono un socio accomandatario di una sas ..posso fare contemporaneamente il dipendente di una altra azienda. Grazie
Ciao …..
un soggetto X che è socio di minoranza (no amministratore) di una SRL A può essere dipendente di una SRL B che intrattiene rapporti commerciali con la SRL A?
Grazie in anticipo