Dal prossimo 12 marzo 2016, le dimissioni di un lavoratore potranno essere presentate solo online, completando un iniziale processo di riforma avviato con il decreto del Jobs Act e per ridurre un fenomeno come le dimissioni in bianco applicate da molte aziende, soprattutto nel caso di eventi come malattie più gravi e maternità che comportano una lunga astensione dal lavoro.
Sommario
La procedura per presentare le dimissioni online
Fino alla nuova riforma del lavoro e della procedura di dimissioni on line, il lavoratore che voleva abbandonare volontariamente il proprio lavoro, poteva presentare delle dimissioni al datore di lavoro con una dichiarazione datata. Tuttavia, le più recenti indagini sui motivi che spingevano i lavoratori a dimettersi e in particolare nel caso di donne, indicavano che tale pratica spesso non era collegata ad una reale volontà di dimettersi e che tale modulo era stato già firmato in bianco all’atto dell’assunzione.
Con la nuova procedura delle dimissioni online approvate dal Jobs Act e valida già a partire dal prossimo 12 marzo 2016, invece, la presentazione delle dimissioni sarà contestuale e con maggiori tutele per il lavoratore che:
- Dovrà presentare direttamente e con la nuova modalità online, il nuovo modulo di dimissioni.
- Potrà delegare un terzo soggetto come il Caf per l’invio delle dimissioni on line.
- Dovrà trasmettere sempre on line il modulo delle dimissioni alla direzione territoriale del lavoro,ossia con una maggiore tracciabilità della data.
Inoltre, il datore di lavoro non interviene direttamente nella fase di presentazione delle dimissioni on line e sarà tenuto solo a ricevere telematicamente (con ad esempio una pec) il modulo compilato dal lavoratore.
Come presentare le dimissioni online da soli
Nel decreto legislativo numero 151 del 2015, sono tra l’altro inserite le procedure formali per le dimissioni on line che dovranno essere avviate dal lavoratore a partire dal prossimo 12 marzo 2016, ossia di:
- Richiesta del Pin all’Inps e dei dati per accedere al portale di cliclavoro.
- Utilizzare la procedura on line che sarà attivata sul sito del Ministero del lavoro.
- Compilare il modulo on line con tutti i dati richiesti per procedere alla presentazione ufficiale delle dimissioni.
- Salvataggio del modulo e invio sempre in modalità telematica alla Direzione territoriale del lavoro e al proprio datore.
Il lavoratore, inoltre, ha tempo sette giorni dalla suddetta richiesta per ritirare la presentazione delle dimissioni on line o richiedere l’intervento di un soggetto abilitato come il Caf per saltare la prima fase e affidarsi a soggetti più esperti per una corretta esecuzione delle nuove procedure per le dimissioni on line.
Resto allibito nell’apprendere che in caso di dimissioni il dipendente dovrebbe recarsi presso un patronato, richiedere un codice pin e inviare le dimissioni on line; poi trasmettere al D.L. la stampa delle dimissioni il tutto entro i 5 giorni onde poter inviare il Modello Unilav nei termini senza incorrere in sanzioni. E se il dipendente e il datore di lavoro hanno litigato? Assenza ingiustificata, licenziamento e pagamento aspi..
Dal 12 Marzo 2016 sarà operativa la nuova orribile procedura di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.
Mi è sorto un dubbio circa eventi “a cavallo”, ossia con lettera di dimissioni presentata prima del 12 Marzo, ma cessazione del rapporto successiva, decorso il preavviso.
Come Vi comportate in questo caso? Sottoscrizione Unilav o nuova procedura?
Come sappiamo, un errore può costare la nullità delle dimissioni…io nel dubbio le farei entrambe…cosa dite?
Se il dipendente, dopo aver comunicato per iscritto al proprio datore di lavoro le proprie dimissioni, non mette più piede in azienda e va via senza completare la procedura telematica come deve comportarsi il datore di lavoro?
Non resta che procedere a provvedimento disciplinare e licenziamento per giusta causa dovuto ad assenza ingiustificata, pagando però il contributo di licenziamento all’Inps.
Buongiorno Colleghi,
questa mattina un’azienda da me seguita ha ricevuto una lettera di dimissioni per giusta causa da parte di una dipendente dove viene asserito il mancato pagamento delle retribuzioni ed il mancato versamento dei contributi (cosa assolutamente non vera); ho il timore che ci sia sotto un accordo tra azienda e dipendente per poter consentire alla ragazza di prendere la naspi…
Effettivamente ho subito detto ai miei clienti che per tutelarli:
– avrei immediatamente contestato la lettera in tutti i suoi punti
– considerato ormai leso il rapporto fiduciario con la dipendente e quindi accettato le dimissioni per motivi personali;
Tuttavia gli stessi vogliono aiutare la ragazza e mi hanno chiesto di non fare nulla…
Ora, se mai dovessi riuscire a convincerli, l’unilav di dimissioni dovrei comunque farlo per giusta causa così come asserito dalla dipendente vista la natura di atto unilaterale recettizio delle dimissioni, giusto?
Grazie a chi vorrà confrontarsi sul tema
Ciao, secondo me non possono essere accolte come dimissioni per giusta causa. Anche se non fossero stati versati i contributi il lavoratore non ha alcun svantaggio, in quanto il rapporto credito/debito e’ tra l’istituto e il datore di lavoro, il lavoratore risulta tutelato sempre. L’INPS può rifiutare la NASPI e la ditta potrebbe essere accusata di “frode nei confronti dell’INPS”, se avvalorasse la tesi delle dimissioni per giusta causa. Mi sembra tutto molto molto pericoloso! Fatti fare una richiesta scritta dalla ditta, su cosa indicare nell’UNILAV, che ti tolga ogni responsabilità. Personalmente direi alla ditta che non si può assolutamente fare e proporrei un licenziamento per riduzione del personale, con un accordo in sede DTL o sindacale, se vogliono aiutare la lavoratrice a percepire la disoccupazione.
Si applicheranno le attuali regole in quanto le dimissioni sono state presentate ante 12 marzo 2016, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro cesserà post 12 marzo.Meno dettagli