Dimissioni: è cambiata la procedura

Da ora, le modalità previste in materia dimissioni sono cambiate. In particolare, bisognerà effettuare la compilazione di un modello prestampato in tre copie e che può essere scaricato direttamente dal sito del Ministero o acquistato dai rivenditori a tal scopo preposti. Ma perché la procedura per dare le dimissioni dal lavoro è stata sottoposta a modifica?

Ebbene, lo scopo che il legislatore si è proposto di ottenere è quello di scongiurare le ben note dimissioni in bianco. Quest’ultime, infatti, non rappresentano altro che una pratica ormai ben rodata che alcune aziende attuano e che consiste nel far firmare ai propri dipendenti, addirittura già al momento dell’assunzione, un foglio in cui sono contenute le dimissioni e che può essere utilizzato nel caso di un licenziamento successivo. In questo modo si vogliono evitare eventuali obiezioni o impugnazioni ad opera dello stesso lavoratore dipendente.

Già con la riforma Fornero era stato predisposto che, per tutte le dimissioni successive al 18 luglio 2012, doveva essere rispettata una particolare procedura di convalida delle stesse dimissioni da parte di determinati soggetti come, ad esempio, la Direzione Provinciale del Lavoro o il Centro per l’Impiego. In questi giorni, tuttavia, la Commissione parlamentare Lavoro, mediante l’approvazione di un disegno di legge, ha inteso intervenire con una modifica ancor più drastica.

In particolar modo, la nuova procedura si basa sull’uso di modelli precedentemente stampati, numerati in maniera progressiva e il cui reperimento avviene può avvenire su internet, tramite il sito del Ministero del Lavoro o presso i rivenditori autorizzati.

Come già accennato all’inizio dell’articolo, poi, il modulo da impiegare dovrà essere compilato in tre copie, una per il datore, una per il lavoratore e una, infine, per l’ispettorato del Lavoro. La data di acquisto del modulo in questione, peraltro, non dovrà essere superare i 15 giorni dalla data in cui sono state rassegnate le dimissioni.

Per ciò che concerne la copia alla Direzione provinciale del lavoro, l’invio potrà essere effettuato dal lavoratore o attraverso raccomandata con avviso di ricevimento o anche a mano. Tra le altre cose, la data relativa alle dimissioni corrisponderà alla data di ricevimento a mano o di ricevimento della raccomandata.

A restare immutata, invece, è la procedura in materia di dimissioni da parte della madre, lavoratrice, o della lavoratrice o lavoratore in corrispondenza dei primi tre anni di vita del bambino. Dimissioni che, va ricordato, dovranno essere oggetto di convalida della Direzione Territoriale del Lavoro.

 

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