Un soggetto transfrontaliero che vive ad Aosta e si reca giornalmente in Svizzera per lavoro come deve tassare il reddito percepito?
Dichiarazione redditi transfrontalieri
L’art. 1, comma 204, Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007), così come modificato dall’art. 1, comma 7-bis, D.L. n. 194/2009 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 25/2010) aveva previsto per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, l’esenzione dall’IRPEF, nel limite di € 8.000,00, per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi. L’articolo 29, comma 16-sexies D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, intervenendo sul comma 204 dell’articolo 1, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha previsto che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo: a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l’importo eccedente 8.000 euro; – b) per l’anno 2012, per l’importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali. Pertanto, per l’anno 2012: – tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente € 6.700,00 (e non più € 8.000,00 come per gli anni dal 2008 al 2011); – in presenza di redditi transfrontalieri sarà necessario rideterminare l’acconto 2013 considerando anche la quota esente come soggetta a tassazione. La modalità di tassazione di tali soggetti è quindi la seguente: – i primi € 6.700,00 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta, non concorrono alla formazione del reddito; – le somme eccedenti € 6.700,00 sono soggette a tassazione secondo gli ordinari criteri (art. 51, commi 1-8, TUIR); – l’eventuale acconto dovuto per il 2013 dovrà essere rideterminato, considerando anche la quota esente come soggetta a tassazione. La C.M. 3 gennaio 2001, n. 1/E, limita l’agevolazione IRPEF ai soli redditi derivanti da attività lavorative: – prestate in via continuativa, nelle zone di frontiera (ad esempio, Francia, Austria e San Marino) ed in altri Paesi limitrofi (ad esempio il Principato di Monaco); – svolte come oggetto esclusivo del rapporto; – da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Si tratta quindi esclusivamente di quei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e che quotidianamente si recano all’estero (zone di frontiere o paesi limitrofi ) per svolgere la prestazione di lavoro. Non rientrano i lavoratori dipendenti, anch’essi residenti in Italia, che, in forza di uno specifico contratto che prevede l’esecuzione della prestazione all’estero in via esclusiva e continuativa, previa collocazione nel ruolo estero, soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di un periodo di 12 mesi. Per tali soggetti il reddito è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto annuale del Ministero del lavoro. Nel punto 1 del CUD 2013 o CUD 2012, tali redditi sono riportati al netto della quota esente. I redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente euro 6.700, devono essere evidenziati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia di reddito) dei righi da RC1 a RC3. Nella colonna 3 (reddito) va riportato l’intero ammontare dei redditi percepiti comprensivo della quota esente. Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto per l’anno 2012 della sola parte di reddito eccedente 6.700 euro, mentre per il calcolo dell’acconto Irpef dovuto per il 2013 verrà considerato l’intero ammontare del reddito percepito. Nel rigo RC5 è stata inserita la nuova colonna 1 denominata “Quota esente transfrontalieri”. In tale colonna va indicata la quota esente (€ 6.700,00) dei redditi prodotti in zone di frontiera da lavoratori residenti in Italia (codice 4 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3). In merito alla compilazione della colonna 1 le istruzioni precisano che se il reddito prodotto in zona di frontiera è: – superiore o uguale a € 6.700,00 nella colonna in oggetto va indicato l’importo di € 6.700,00 (quota esente); – è inferiore a € 6.700,00 nella colonna in oggetto va riportato l’intero importo del reddito, in quanto totalmente esente.