Dichiarazione di successione: esonero sotto i 100mila euro

Anche l’imposta di successione beneficia di alcune semplificazioni, che sono recate dall’articolo 11 del decreto legislativo sulle semplificazioni, il quale, più precisamente, apporta modifiche agli articoli 28, 30 e 33 del Testo unico dell’imposta di successione e donazione (il decreto legislativo 346/1990).
Le innovazioni recate agli articoli 28, comma 6, e 33, comma l, del Testo unico, sono dirette a semplificare gli adempimenti dichiarativi degli eredi in presenza di crediti fiscali già di spettanza del de cuius: in sostanza è prescritto che, una volta registrata la dichiarazione di successione, la sopravvenienza di rimborsi per crediti fiscali non comporta (come invece è accaduto finora) l’obbligo di presentare una dichiarazione di successione integrativa al fine di comprendere questi crediti tra gli asset dichiarati al fisco; cosicché l’agenzia delle Entrate liquiderà d’ora innanzi l’imposta di successione tenendo conto anche degli anzidetti importi, senza che essi dunque debbano essere oggetto di previa dichiarazione.
Si deroga con ciò, pertanto, alla regola in base alla quale i crediti del defunto possono essere pagati dal soggetto debitore solamente se indicati nella dichiarazione di successione; e pure alla regola secondo la quale qualsiasi sopravvenienza ereditaria si verifichi posteriormente alla presentazione della dichiarazione di successione deve essere oggetto di una dichiarazione integrativa di quella già registrata, in modo che l’ufficio dell’agenzia delle Entrate possa liquidare l’imposta dovuta dagli eredi anche in base a queste sopravvenienze.
La modifica all’articolo 28, comma 7, del Testo unico è finalizzata, invece, ad ampliare le ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione, nel caso in cui:
• l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta;
• l’attivo ereditario non comprenda immobili o diritti reali immobiliari.
In tali casi, non sorgerà più l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione quando l’attivo ereditario avrà un valore non superiore a euro 10omila (il limite previgente era fissato in lire 50 milioni, con la conseguenza che viene dunque quadruplicata la soglia di esonero).
Viene poi disposto, con l’inserimento del comma 3-bis nell’articolo 30 del Testo unico, che il contribuente avrà la possibilità di allegare alla dichiarazione di successione, in luogo dei documenti prescritti, in originale o in copia autenticata, le loro copie non autenticate unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità dei documenti fotocopiati. Resta fermo che l’agenzia delle Entrate potrà pretendere, ove il caso lo richieda, gli originali dei documenti fotocopiati. Principalmente si tratta dei seguenti documenti: il testamento lasciato dal defunto, l’atto con il quale gli eredi si siano accordati di far luogo all’integrazione dei diritti di legittima spettanti a taluno di essi, il bilancio o inventario da cui dipende il valore delle partecipazioni societarie oggetto di successione, i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni spettanti.

1 commento su “Dichiarazione di successione: esonero sotto i 100mila euro”

  1. Buongiorno
    pochi giorni è deceduto un nostro fratello zitello,non avendo lasciato nulla all’infuori degli emolumenti della ditta in cui lavorava TFR Ferie e ultima mensilità, siamo 5, noi quattro fratelli vorremo rinunciare ,resterebbe una sorella che con la liquidazione di quei emolumenti paga tutte le spese funerarie ,in quanto il fratello sul conto corrente è quasi a zero .ci hanno consigliato di presentare una rinuncia scritta da consegnare alla ditta con i dati di nascita e il codice fiscale ,firmata , quattro rinunce una per fratello le fotocopie della carta d’identità e del codice fiscale .La ditta può accettare e prodere alla liquidazione degli emolumenti Grazie Piero

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