Previsti entro dicembre 2013 interventi per il risparmio energetico con detrazione del 65%; le detrazioni sono date dal decreto sugli ecobonus, cioè il decreto di legge n. 63 del 4 giugno 2013, denominato “decreto sugli ecobonus,” che ha emesso una proroga al 31 dicembre 2013, per la detrazione fiscale su gli interventi di efficienza energetica. Il medesimo decreto ha maggiorato del 55% fino a un massimo del 65% la quota detraibile dalle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013, che è la data in cui è andato in vigore il decreto, al 31 dicembre 2013. Nel caso di interventi relativi a: parti comuni negli edifici condominiali, e le unità immobiliari che fanno parte di ogni singolo condominio, la detrazione del 65% ha una proroga ben più lunga, infatti è stata fissata al 30 giugno 2014.
Il decreto cosi modificato va ad agevolare gli interventi per:
1) riduzione del fabbisogno energetico pro riscaldamento.
2) miglioramento termico dell’edificio: finestre, infissi, coibentazioni, pavimenti.
3) installazione dei pannelli solari.
4) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La riqualificazione energetica degli edifici in essere, invece ha un valore massimo di detrazione fiscale fissato a 100.000 euro, e comprende: interventi di sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale per mezzo di: generatori di calore non a condensazione, pompe di calore, scambiatori per teleriscaldamento, caldaie a biomasse, impianti di cogenerazione, e di rigenerazione, impianti geotermici e gli interventi di coibentazione senza le caratteristiche agevolate.
Per l’installazione di pannelli solari la detrazione fiscale è di 60mila euro; e comprende i seguenti usi: produzione di acqua calda a uso domestico, uso industriale, acqua calda per piscine, strutture sportive, case di ricovero, centri di cura, scuole e università. Per tutte le sostituzioni di impianti la detrazione massimale prevista è di 30mila euro, e comprende impianti di riscaldamento, impianti di climatizzazione, impianti con pompe di calore, impianti geotermici e impianti atti alla produzione di acqua calda sanitaria.
Sarei curioso di conoscere la vostra opinione in merito al seguente caso: società di costruzioni riceve appalto da un condominio per la ristrutturazione integrale del fabbricato. Congiuntamente, acquista dai condomini i sottotetti esistenti e insistenti sul predetto fabbricato, recuperandoli a fini abitativi (con realizzazione dunque di nuove unità abitative). A mio parere, l’acquirente persona fisica del nuovo sottotetto ha diritto alla detrazione del 25% del prezzo d’acquisto, prevista per gli acquisti di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati. Rispettando tutte le altre condizioni della norma (vendita entro 6 dall’ultimazione dei lavori, ecc.), non vedrei ragione per discriminare tale vendita rispetto alla vendita di un immobile dello stesso fabbricato ma non di nuova realizzazione. Cosa ne pensate? non mi sembra che ci siano chiarimenti sul punto dall’Amministrazione finanziaria né dalla dottrina.
Il caso in effetti è interessante. Mi sentirei di condividere le tue riflessioni, con il dubbio che la realizzazione delle nuove unità abitative integri una “nuova costruzione” e quindi alteri in “volume esistente”. Mi pare di ricordare che tali interventi non permettessero l’accesso all’agevolazione, ma questo aspetto dovrebbe essere di agevole chiarimento esaminando il titolo abilitativo dei lavori.
Buongiorno,
so usufruendo dell’ecobonus 110 ( cappotto, pompa di calore, fotovoltaico, colonnina, ho aperto una scia.
Posso usufruire del Bonus mobili per l’acquisto di elettrodomestici ad
efficienza energetica?
Cordiali saluti
Buongiorno,
la risposta è positiva. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, ecobonus 110% e bonus mobili sono cumulabili. Sul tema può leggere la Faq del Governo su questa pagina: clicca qui