Ogni tanto fare il punto sulla situazione relativa alla deducibilità delle spese di acquisto e d’impiego degli apparecchi telefonici e degli accessori necessari per la connessione ed il funzionamento degli stessi e di internet, può rilevarsi veramente utile.
Deducibilità parziale per le spese telefoniche
Iniziamo col dire che i costi sostenuti per l’acquisto, per l’impiego e per la cura degli apparecchi preposti alla comunicazione elettronica, usati per l’esercizio di arti e professioni, sono soggetti a una deducibilità parziale.
Le regole sono state introdotte, dal 2007, mediante la Legge Finanziaria e presentano i medesimi effetti e limiti che si estendono anche a coloro che sono titolari di reddito proveniente dall’esercizio di attività di natura artistica o professionale, secondo quanto stabilito dall’art. 54, c. 3-bis contenuto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Dall’art. .102, comma 9, del D.P.R. 917/1986, poi, emerge che le quote di ammortamento insieme ai canoni di locazione tanto finanziaria quanto di noleggio e le spese per l’uso e la manutenzione delle apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica destinate ad un uso pubblico sono interessati da una deducibilità dell’80%.
Veniamo ora, alle tipologie di servizi. In particolare, la normativa, or ora menzionata, specifica quali sono i servizi di comunicazione elettronica, quelli somministrati a pagamento, che consistono solo o per la maggior parte nella trasmissione di segnali mediante reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazione e di trasmissione nelle reti adoperate per la diffusione radiotelevisiva.
Si tratta, in altre parole, di servizi di comunicazione trasmessi mediante qualunque tecnologia; non a caso, nel decreto legislativo 259 del 2003 si stabilisce che i segnali dei sopraccitati servizi si possono trasferire via cavo, via radio, mediante fibre ottiche o altri mezzi di natura elettromagnetica come le reti satellitari, le reti terrestri sia mobili che fisse e Internet.
Viste le loro caratteristiche tecniche, che si presterebbero al soddisfacimento di necessità ed esigenze personali degli utilizzatori, il parlamento ha voluto limitare la rilevanza dal punto di vista fiscale dei costi sostenuti per l’acquisto e l’amministrazione di tale risorse.
Va da sé che in caso di costi di cui si sospetta un’utilizzazione promiscua, si applicano i limiti imposti, senza alcuna valutazione sulla circostanza o meno della loro effettiva destinazione a scopi connessi all’esercizio dell’attività di impresa.
Eccezione è fatta quando si effettua il sostenimento di costi al fine di permettere il trasferimento di dati tra istituti di credito e software house con lo scopo si gestire le loro attività di impresa dal momento che si ritiene, che la prova dell’assoluta impossibilità di un utilizzo differente da quello connesso all’attività aziendale tipica, sia in grado di vincere la presunzione di natura antielusiva fissata dalla norma e, conseguentemente, definire la piena deducibilità richiesta.