A partire dal 2013, è stata oggetto di una riduzione del 20 %, la percentuale di deducibilità delle spese riguardanti gli autoveicoli impiegati per l’esercizio di arti e di professioni. A tal proposito, l’importo deducibile deve essere indicato nell’UNICO 2014 al rigo RE19, nella colonna 4.
Coloro che si avvalgono del regime dei minimi possono proseguire con la deduzione del 50% dei costi, mentre chi si avvale del regime delle nuove iniziative produttive devono applicare le regole ordinarie.
Contestualmente al reddito di lavoro autonomo, il costo di acquisto come il canone di leasing, o di noleggio degli autoveicoli, possono essere parzialmente deducibili limitatamente a un veicolo per coloro che esercitano arti o professioni di natura individuale ossia a un veicolo per ogni socio o membro, se si tratta di un’attività esercitata in forma associata.
Dal punto di vista fiscale, l’ammissione del costo d’acquisto riconosciuto è in deduzione per quote di ammortamento fissate a seconda dei coefficienti ministeriali del Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988 ed è accettato entro il limite fiscale individuato, uguale a: 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan, a 4.131,66 euro per i motocicli e, infine, a 2.065,83 euro nel caso dei ciclomotori.
Quando si è in presenza di stipula di un contratto di leasing non è da tenere conto l’ammontare dei canoni, corrispettivo del costo che supera i limiti fissati. Nel caso di locazione e di noleggio sono previsti, invece, i seguenti limiti: 3.615,20 euro nel caso delle autovetture e degli autocaravan, 774,69 euro per i motocicli e, in ultimo, 413,17 euro per i ciclomotori. Questi, peraltro, si riferiscono a un periodo di impiego dei beni di circa un anno.
Di conseguenza, nel momento in cui il contratto inizia nel corso del periodo di imposta, sarà da effettuarsi l’aggiornamento dei medesimi limiti. Più esattamente, il limite di 3.615,20 euro previsto per un’autovettura vale per un noleggio di un anno, mentre il limite corrisponde a 2.410,13 nel momento in cui la durata è di 8 mesi.
Nel caso di cessione del mezzo di trasporto, la plusvalenza o anche la minusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento dedotto dal punto di vista fiscale e quello effettuato nel complesso.
Per cui, la quota di ammortamento più bassa deducibile a partire dal 2013 determinerà la riduzione della plusvalenza o minusvalenza di cui sopra. Le norme del T.U.I.R. che stabiliscono limitazioni alla deducibilità dei costi non devono essere applicate dai contribuenti minimi; l’Agenzia delle Entrate, infatti, mediante la circolare n. 7/E del 2008, ha chiarito che le spese relative a beni a deducibilità limitata, come ad esempio le auto, rilevano entro il 50% del corrispettivo che risulta pagato.
Oltre alla maggiore percentuale di deducibilità, va detto che non si applicano i tetti massimi di rilevanza fiscale del costo di acquisto che, per l’appunto, si deduce interamente nell’anno di acquisto. Vanno, tuttavia, , rispettate le condizioni poste alla base dell’applicabilità del regime dei minimi, una su tutte quella di non aver effettuato, nel triennio precedente, più di 15.000 euro di acquisti di beni di natura strumentale.