A partire dal 31 marzo, l’Agenzia delle Entrate darà l’opportunità di consultare la banca dati ipotecaria e quella catastale per ciò che concerne gli immobili di cui si è proprietario, purché si goda del diritto di proprietà di ulteriori diritti reali che ne garantiscono il godimento. La consultazione, ovviamente, potrà avvenire tramite la modalità telematica in maniera totalmente gratuita.
Dati catastali gratis online, ecco come
Questa misura era prevista dal Decreto Legge n 16 del 2012, convertito, nel comma 5 dell’art. 6 che, infatti, fissava l’estensione della modalità telematiche, ossia dell’accesso ai servizi di consulto della banca dati ipotecaria e quella catastale.
Oltre alla natura gratuita della consultazione, è prevista l’esenzione dalle tasse sugli immobili di cui si è titolare, a patto che sia richiesta agli uffici preposti. Nel dettaglio, del servizio in questione si può usufruire effettuando la registrazione al servizio telematico Fiscoline o anche Entratel. L’esito della consultazione avverrà nel momento in cui il codice fiscale che le banche dati ipotecaria e catastale risultano detenere, corrisponde a quello del titolare dei servizi prestati da Fiscoline e Entratel.
In linea generale, comunque, la consultazione concerne gli atti di natura catastale e, dunque, gli immobili che risultano essere sotto la proprietà del soggetto interessato e i registri immobiliari e, quindi, le formalità che non risultino formalizzate e di cui facciano parte tanto il soggetto quanto gli immobili di cui egli risulta l’intestatario, sempre all’interno degli atti catastali.
Tra l’altro, sempre a partire dal 31 marzo si potrà consultare telematicamente la banca dati catastale recandosi agli sportelli catastali decentrati. Al richiedente basterà esibire un documento di riconoscimento per godere dell’esenzione in questione.
Ma sono previsti anche servizi rivolti a soggetti diversi dalle persone fisiche. La consultazione di cui sopra, infatti, può essere effettuata anche dalle persone diverse dalle persone fisiche e può essere portata a termine dal legale che le rappresenta o da qualsiasi altro rappresentate che possa essere organicamente riferibile all’ente. Quest’ultimo, tra l’altro, è tenuto ad esibire un documento di riconoscimento o d’identità per comprovare il proprio ruolo di rappresentante, che sia di natura organica o legale, del soggetto cui si riferisce la stessa misura.
Oltre a ciò, è prevista la presentazione di un dichiarazione sostitutiva la quale, com’è naturale, deve riguardare sempre i beni immobili di cui è proprietario e titolare il richiedente che, come già detto, sia nella posizione di usufruire del diritto di proprietà o dei diritti reali che diano accesso all’eventuale beneficio.