Con l’articolo 18 del decreto legislativo n 91/2014, è stato introdotto un bonus che si concretizza attraverso un credito d’imposta che può essere utilizzato in compensazione in F24, per l’acquisto di beni strumentali. Tra gli investimenti che possono avere tale agevolazione ci sono quelli nuovi, ossia quelli che non sono stati già utilizzati. Ma non solo. A usufruire di questa agevolazione ci sono anche gli investimenti compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 e quelli di importo unitario uguale oppure superiore a 10 mila euro. Ne consegue dunque che non sono agevolabili i beni immateriali e neanche quelli immobili.
E’ opportuno far presente che bisogna fare attenzione nella scelta degli investimenti agevolati poiché casi dubbi sono possibili. E’ proprio questa la conseguenza della scelta che è stata fatta dal legislatore all’articolo 18 del decreto legislativo 91/14 di replicare quanto previsto dal D.L. 78/09, limitando i beni agevolabili nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. Nella tabella citata rientrano anche apparecchiature e macchinari che intervengono, termicamente o meccanicamente, sui materiali oppure sui processi di lavorazione: pompe e compressori, utensili portatili a motore; Apparecchi per pesare come bilance commerciali, ponti a bilico, strumenti a pesata continua, pesa a ponte, escluse le bilance di precisione; Macchine per l’industria ceramica; Motori (diversi da quelli per i veicoli) e turbine; Macchine da maglieria e per il settore tessile; Gru e macchine per movimentazione, comprese le carriole ma escluse le autogru e le gru ferroviarie; Forni, bruciatori, caldaie; Macchine per ufficio, comprese le calcolatrici, le macchine da scrivere, le fotocopiatrici, esclusi mobili e computer per ufficio; Macchine per l’imballaggio; Apparecchi per centri di bellezza. Restano esclusi invece gli immobili, i macchinari e i beni immateriali: Attrezzature medicali di diagnosi e cura; Motori elettrici e generatori; Apparecchiature elettriche per saldatura e brasatura; Batterie e accumulatori elettrici; Apparati per distribuzione e controllo dell’energia; Apparecchi per telecomunicazioni, attrezzature radiofoniche e televisive; Autocarri, autobus e autoveicoli in genere; Strumenti di controllo ambientale; ecc.
Sono esclusi dunque gli immobili, i beni immateriali, gli impianti antifurto e antincendio , i computer, i motori elettrici e i generatori, , gli autoveicoli in genere , i telefoni e tutti gli apparecchi per le telecomunicazioni. Molti beni che rientrano nella divisione 28 sono composto da questi elementi e quindi è necessaria la verifica sulla “accessorietà” e sulla “indispensabilità” della dotazione. C’è da dire che il credito d’imposta spetta nel periodo in cui l’esercizio si considera effettuato.