La legge n.33 del 24 marzo 2015 ha introdotto delle importanti novità per le start up innovative, con la possibilità di eliminare la figura del notaio dalla stipula dell’atto costitutivo.
Sommario
Costituzione start up innovative senza notaio
Secondo quanto stabilito dalle ultime normative, le start up innovative potranno in pratica ottenere un risparmio sulle spese di costituzione e per le successive modifiche societarie tra i 1000 e i 2500 euro, da poter investire ad esempio per l’avvio o per degli ulteriori investimenti.
Il Ministero dello sviluppo economico è pronto alla realizzazione di un portale sull’argomento per fornire informazioni utili sulle ultime agevolazioni del settore. Mentre con la messa a disposizione di un nuovo modello uniforme per la costituzione delle start up senza la figura del notaio, sarà possibile avviare a tutti gli effetti le nuove misure dell’investment compact.
Sempre in materia di start up, sono state introdotte inoltre delle ulteriori novità sul fattore temporale per considerare le stesse innovative. Tale fattore in particolare è stato incrementato di un anno e permette alle start-up innovative di essere considerate come tali per cinque anni dalla data di costituzione, con l’esonero dal pagamento di imposte di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale alla Camera di Commercio.
Come costituire start up innovative senza notaio
Per poter avviare una start up innovativa senza la figura del notaio, bisognerà quindi far riferimento a quanto indicato nell’articolo 10 Bis della legge n.33/2015 e procedere:
- Alla redazione dell’atto costitutivo e successive modifiche, su un modello uniforme realizzato con un apposito decreto del ministro dello sviluppo economico.
- Compilare tale modulo in ogni sua parte e procedere alla firma digitale di tutti i soci.
- Trasmettere il nuovo modello agli uffici competenti del registro delle imprese.
Le start up innovative potranno tuttavia avere libertà di scelta nella presenza o meno di un notaio in tale fase e decidere anche di confermare tale figura nel caso di particolari condizioni da inserire nell’atto costitutivo.
Infatti se passiamo ad osservare il contenuto dell’articolo 10 bis della legge n. 33/2015 è possibile osservare che “ l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82”.
E dove l’articolo 24 appena citato riguarda proprio le modalità di funzionamento della firma digitale, che ad oggi con una sua apposizione, “ integra e sostituisce timbri, contrassegni e marchi di ogni tipo, notarili compresi”.