Controlli 730 precompilato, come funziona?

Controlli 730 precompilato, questo è l’argomento di questo articolo.

La scelta del contribuente non sarà indifferente e accettare o modificare in proprio la dichiarazione piuttosto che demandare a un intermediario la presentazione del 730 produrrà infatti conseguenze diverse, sia sul versante dei controlli che su quello sanzionatorio.

Conferma 730 senza modifiche

Il contribuente che in autonomia (accreditandosi sul sito dell’agenzia delle Entrate) o attraverso il proprio sostituto accetterà integralmente la dichiarazione proposta dall’amministrazione finanziaria non potrà essere sottoposto a controlli sugli oneri detraibili e/o deducibili indicati nel 730 precompilato.

Resta comunque salva la possibilità per il fisco di verificare la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. Pertanto, nel caso in cui il 730 contenga, per fare un esempio, l’indicazione di interessi passivi derivanti da un mutuo contratto per l’acquisto di una casa ove il contribuente non ha più la di­ mora abituale, l’Agenzia sarà legittimata a recuperare la maggiore imposta con applicazione di sanzioni e interessi.

Occorre aggiungere che chi accetterà la dichiarazione proposta dal Fisco si vedrà accreditare nella busta paga o nella pensione crediti di qualsiasi importo, senza dover attendere che l’Agenzia, prima di procedere direttamente al rimborso, si riservi sei mesi di tempo per effettuare i controlli qualora l’eccedenza, se di importo superiore 4mila euro, si sia formata anche per effetto di detrazioni per carichi di famiglia o di eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni.

Controlli 730 precompilato, quando scattano?

Qualora il contribuente, anche avvalendosi del proprio sostituto, modifichi o integri la dichiarazione messa a disposizione dell’Agenzia (ipotesi estremamente probabile dato che nei 730 precompilati non sono presenti molti oneri detraibili) troverà applicazione l’ordinario regime dei controlli anche rispetto ai dati precompilati oggetto di conferma.

Il comma 3 dell’articolo 5 del decreto prevede poi che nel caso in cui la dichiarazione venga presentata, con o senza modifiche, a un Caf o a un professionista, il controllo formale sarà effettuato nei riguardi dei suddetti intermediari, anche con riferimento agli oneri indicati nel 730 precompilato fornito dall’Agenzia. Al riguardo va ricordato che l’articolo1, comma 617, della legge147/2013 ha previsto l’obbligo per Caf e professionisti di conservare tutti i documenti (riguardanti ritenute, oneri deducibili o detraibili e crediti d’imposta) sui quali il responsabile dell’assistenza fiscale del Caf o il professionista appongono il visto di conformità.

Anche in questo caso resta fermo il controllo nei confronti del contribuente circa la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. Considerato che qualora il controllo metta in luce errori nell’apposizione del visto di conformità il Caf/professionista risponderà della maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni, è evidente come la riforma risulti improntata a un rapporto che in ogni caso vede solo due attori: fisco e contribuente (se quest’ultimo ha provveduto direttamente o per il tramite del proprio sostituto) oppure Fisco e Caf/professionista (qualora il contribuente si sia rivolto ad un intermediario abilitato).

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