Con il Decreto “Destinazione Italia”, oggetto di approvazione proprio pochi giorni fa, si è inteso chiarire il comportamento che gli attori di un contratto di locazione in sede di stipula e registrazione del contratto stesso sono chiamati a mantenere. Tanto per cominciare, la norma ha previsto l’obbligo di allegare l’Attestazione di Prestazione Energetica nei casi di contratti di nuova locazione. Va da sé che le parti hanno l’obbligo di munirsi di certificazione energetica e dunque di richiederla ai professionisti autorizzati all’erogazione del rilascio.
Il Decreto in questione, per di più, ha predisposto che in allegato al contratto, vi deve essere anche la copia dell’attestato di prestazione energetica. Con la presenza di quest’ultima copia è presumersi, con ogni probabilità, che il legislatore abbia inteso semplificare l’obbligo considerando bastante una copia non autentica.
Invero, è proprio questo passaggio che ha aperto diversi dibattiti fino a comportare una serie di accertamenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria. L’accusa che si muove, infatti, riguarda l’ipotesi secondo la quale sia necessaria una corrispondenza tra la copia, oggetto di presentazione, congiuntamente al contratto da registrare e l’attestato vero e proprio, cioè originale.
Al di là di questo, in qualsiasi caso, colui che emette il certificato di solito rilascia, ovviamente su richiesta, anche più documenti originali inclusi di firma.
Ma cosa succede se l’A.P.E. non viene allegato?
Ebbene, in questo caso, sono previste delle sanzioni. La sanzione amministrativa parte da 3.000,00 euro fino ad arrivare ai 18.000,00 per qualsiasi contratto di locazione. Essa sarà ridotta della metà in caso di contratti di locazione la cui durata è inferiore ai 3 anni.
Ma quali sono gli organi abilitati all’accertamento nonché alla contestazione della violazione? Ebbene, essi sono la Guardia di Finanza e, di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate nel momento della registrazione.
È ovvio che l’intermediario, cioè colui che riceve un contratto di locazione da registrare non provvisto dell’attestato energetico non dovrebbe incappare in nessun tipo di sanzione dal momento che, come precisato poc’anzi, la norma prevede sanzioni solamente per le parti del contratto. Oltretutto, non sarà tenuto ad accertarsi preventivamente, a contestare la mancanza dell’A.P.E. alle parti interessate e nemmeno a denunciare alla Guardia di Finanza o a chi per essa l’avvenuta omissione.
Ad ogni modo, le norme deontologiche vorrebbero che l’intermediario provveda ad informare il locatore di questa assenza poiché è previsto obbligatoriamente dalla legge e, conseguentemente, anche il conduttore rammentando che non sussiste più la nullità dell’atto.