Contabilità semplificata: ditte individuali non tenute alla comunicazione dei finanziamenti

comunicazione-finanziamento-soci-contabilita-semplificataIn contesti di stampo familiare, spesso si tende ad effettuare versamenti ai soci, in maniera superficiale senza, cioè, prestare attenzione al modo in cui è data formalità al volere di coloro che risultano interessati. Più esattamente, si tende a fare affidamento su bonifici caratterizzati da causali generiche o perfino, su movimenti in contanti.

Ebbene, all’interno di un regime di contabilità semplificata, propria della ditta individuale o di persone, diventa alquanto complicato riuscire a risalire alla ragione effettiva alla base di questi versamenti. Basti pensare, infatti, che spesso capita di assistere a movimentazioni in ambedue i versi, ossia, dal soci, o familiare, alla società, o ditta individuale, e viceversa. Casi, questi, dove la diversità che corre tra prelievo di utili, anticipi di somme o finanziamenti risulta assai vaga.

Tuttavia, di forte incoraggiamento sono le indicazioni somministrate nelle istruzioni ministeriali. In esse, infatti, emerge che, colui il quale è titolare delle ditte individuali in semplificata può svincolarsi dall’onere della compilazione della comunicazione dei finanziamenti quando ci sono conti cointestati.

In questo specifico caso, non devono essere comunicati i finanziamenti e le capitalizzazioni eseguiti dal familiare del titolare in contabilità semplificata quando i conti correnti non sono intestati in maniera esclusiva al titolare oppure quando sono utilizzati anche per vicissitudini personali o familiari.

Va da sé, che questo adempimento deve essere effettuato al di là della forma seguita dall’impresa e dal regime contabile utilizzato.

Avendo preso coscienza, poi, dell’eccessiva difficoltà di individuare i versamenti ricevuti dalla ditta individuale in tutti i casi in cui possono affluire sui conti correnti anche versamenti operati con finalità non inerenti all’esercizio dell’attività commerciale, l’amministrazione, ha previsto che i conti siano cointestati o utilizzati per scopi anche personali, a meno che non esista una scrittura privata o altra documentazione predisposta dagli interessati per provare la motivazione del versamento.

Ebbene, l’esenzione in questione non riguarderebbe le ditte individuali e le società generalmente in regime di contabilità ordinaria, le quali sono tenute a comunicare i versamenti eccedenti fatti dai soci, o familiari, della ditta diretti alla società, o alla ditta individuale.

Ad eccezione, dei versamenti erogati da associati in partecipazione, quando la ditta individuale riceve finanziamenti effettuati da un socio, non vi sono le condizioni per procedere alla comunicazione, poiché essa è prevista solo se i soci o i familiari dell’imprenditore eseguono finanziamenti o capitalizzazioni. Osservando che in tal caso, il socio non deve essere ritenuto socio e nemmeno familiare del titolare, l’adempimento non va eseguito.

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