In generale, l’obbligo di conservazione delle scritture contabili permane fintanto che per l’annualità non sia spirato il termine di decadenza per l’attività di accertamento.
Conservazione scritture contabili
Come noto, in presenza di accertamento che implichi il profilarsi di un reato penale raddoppiano tali termini di decadenza e, conseguentemente, il termine di conservazione delle scritture contabili (che vanno conservate fino al termine del contenzioso).
Infine, ove vi sia una verifica in corso non ancora sfociata in un avviso di accertamento, l’annualità si prescrive comunque (anche in presenza di un PVC regolarmente notificato).
Tanto premesso, nulla cambia in relazione all’obbligo di conservazione delle copie delle dichiarazioni in capo all’intermediario, che dunque vanno conservate fino al termine dell’8° periodo successivo a quello di presentazione (e non solo fino al 4° periodo successivo), nel timore che l’Agenzia possa invocare la rilevanza penale di un comportamento del contribuente.
Ad ogni buon conto, l’Agenzia non richiede mai, nella prassi operativa, le copie delle dichiarazioni all’intermediario (sia per il fatto che l’Agenzia ha già il file telematico, sia per il fatto che la copia che assume rilevanza – se vi sono differenze rispetto ai dati trasmessi e quindi già acquisiti dall’Agenzia – è quella rilasciata al contribuente, non quella conservata dall’intermediario).