Comunicazione beni in godimento ai soci: scadenza

Il 30 Ottobre, è l’ultimo termine utile per la comunicazione dei beni e dei finanziamenti in godimento a soci e familiari. In tale caso, infatti, esiste un obbligo di legge da parte dello stesso imprenditore o società,  di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate di tutte le informazioni che permettono di risalire ad operazioni eseguite su:

  • Beni in godimento di soci e/o familiari dell’imprenditore.
  • Finanziamenti dell’impresa.
  • Operazioni di capitalizzazioni da soci e/o familiari.

Riferimenti normativi per la comunicazione dei beni e dei finanziamenti a soci e familiari

Il riferimento normativo da pcomunicazione-beni-in-godimento-ai-soci-scadenzaoter utilizzare per applicare correttamente gli adempimenti a carico dell’imprenditore e dei dati da inserire nella comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 30 ottobre, è il Dl n. 138 del 2011, che stabilisce a  carico soprattutto di imprenditori individuali, società di persone e di capitali, di inviare tutti i dati sui beni e sui finanziamenti di soci e familiari coinvolti nell’attività d’impresa. Sono invece esonerati dai suddetti obblighi, sia i contribuenti sottoposti al regime agevolato dei minimi, sia le società semplici e sia le società semplificate.

Con il provvedimento del 16 aprile 2014 dell’Agenzia delle entrate, è stato tra l’altro stabilito il nuovo termine del 30 ottobre, che altro non è che il 30° giorno successivo all’attuale scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia un termine maggiore per provvedere all’adempimento e facilitare la raccolta di dati da parte delle società e degli imprenditori individuali.

Quando e come è obbligatoria la comunicazione all’Agenzia delle Entrate

La comunicazione presso l’Agenzia delle Entrate deve essere eseguita in via telematica presso l’area predisposta sul portale web, laddove siano presenti in tali attività dei beni d’impresa concessi in godimento dalla stessa società ad un socio (o ad un familiare) senza richiedere in cambio un corrispettivo. Tale comunicazione è obbligatoria anche nel caso in cui il bene sia stato concesso in godimento ad un socio o ad un familiare con la richiesta di un corrispettivo più basso del valore di mercato.

Vige inoltre un obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate in relazione ai finanziamenti o ad opere di capitalizzazione, eseguite durante l’anno fiscale dai soci o dai familiari nei confronti della impresa e che presentino importi pari o superiori ai 3600 euro.

Per informazioni più specifiche è possibile consultare sia i riferimenti di legge (Dl n. 138 del 2011, provvedimento del 16 aprile 2014 dell’Agenzia delle entrate) e sia l’area predisposta sul portale web dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione società- comunicazione dati- comunicazione dei beni d’impresa concessi in godimento a soci e familiari.

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