Comunicazione beni ai soci: termini di presentazione

.Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento con il quale fa rimandare dopo la dichiarazione dei redditi, la scadenza della comunicazione dei beni ai soci. Mediante il provvedimento in questione non solo si agisce sui termini temporali stabiliti il 2 agosto 2013, ma si fissano anche nuovi termini per ciò che concerne la trasmissione.

A tal proposito, infatti, il provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate rimanda il termine relativo alla comunicazione dei dati al trentesimo giorno, a partire dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo modo, dunque, sono state confermate le ipotesi che fissavano per la fine del mese di ottobre la scadenza del nuovo adempimento.

Si tratta, comunque, di una misura quanto mai consona dal momento che il solo modo per capire se la comunicazione, in relazione alla disciplina sui beni dell’impresa che si concedono in godimento a soci o familiari, è dovuta o meno, è legato alla dichiarazione presentata sia dai soci e dai familiari dell’imprenditore, che dalla stessa impresa o società che predispone la concessione dei beni in godimento.

Ad assumere rilievo saranno i casi in cui ad essere riportato sia un reddito diverso, derivante dal confronto tra il corrispettivo più basso stabilito e il valore di mercato vantato dal diritto di godimento, per i soggetti che prendono in godimento beni di natura aziendale, come anche le fattispecie nelle quali sia stata fissata l’indeducibilità dei costi sostenuti, per i soggetti che concedono i beni in godimento.

Eppure, se inizialmente era stata supposta una corrispondenza tra le scadenze della dichiarazione dei redditi e della comunicazione dei beni ai soci, con il provvedimento in esame è scongiurato il concentrarsi dell’osservanza di natura comunicativa e di quella dichiarativa sotto un’unica scadenza, con la previsione di 30 giorni tra l’uno e l’altro adempimento.

Chi sono, dunque, i soggetti tenuti al rispetto del termine previsto dei 30 giorni? Coloro che svolgono esercizio d’impresa, sia individuale sia collettivo. Essi dovranno comunicare i dati inerenti i soci o i familiari dell’imprenditore che hanno accordato all’impresa, finanziamenti o capitalizzazioni per una somma pari a 3.600 euro; e, infine, coloro che svolgono esercizio d’impresa, sia individuale sia collettivo, tenuti a  rendere noti i dati dei soci e dei familiari dell’imprenditore che hanno riscosso in godimento beni relativi all’impresa, quando esiste una differenza tra il corrispettivo annuale relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. Alternativamente, lo stesso socio o familiare che ha ricevuto il bene in godimento può provvedere in tal senso.

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