Chi si trova in mobilità ordinaria può svolgere un’attività parasubordinata che sia compatibile e cumulabile con lo status di lavoratore in mobilità? Quali limiti e caratteristiche dovrà avere questa attività?
Mobilità e lavoro autonomo
L’Inps, nella circolare 14 aprire 2011, n. 67, si è occupata dell’indennità di mobilità, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l’attività di lavoro autonomo o subordinato.
Al punto 3 della circolare si precisa che l’attività di lavoro autonomo è compatibile con la percezione dell’indennità di mobilità quando i redditi che ne derivino siano tali da non comportare la perdita dello stato di disoccupazione; tali redditi, in vigenza, dell’attuale normativa in materia di imposte sui redditi, sono quantificati in 4.800 euro nell’anno solare per l’attività autonoma, e in 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative.
Tali regole valgono, come precisato dallo stesso Inps nel messaggio 501 del 21 gennaio 2015, anche nel caso di percezioni dei trattamenti speciali edili ex leggi 223/1991 e 451/1994, nel rispetto dei limiti già indicati nella circolare citata.
Il punto 4 della circolare precisa che la remunerazione potrà cumularsi con l’indennità nei limiti previsti dall’articolo 9, comma 9, della legge 223 del 1191, e cioè nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell’indice del costo della vita calcolato dall’Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria.
In caso di superamento del limite, l’indennità verrà ridotta fino a che la somma dell’indennità stessa con la remunerazione da lavoro non eguagli la precedente retribuzione (quella sulla cui base l’indennità è calcolata), opportunamente rivalutata.
Lo schema di Dlgs sulle tipologie contrattuali prevede la reintroduzione delle prestazioni di lavoro accessorio, nel limite complessivo di 3mila euro per anno civile, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Nel limite citato di 3mila euro, dunque, all’approvazione del Dlgs si potrà anche ricorrere allo strumento del voucher.
Ad un lavoratore scade la mobilità ad agosto 2015. Svolge qualche prestazione autonoma occasionale compatibili con l’indennità di mobilità nei limiti di 4800 euro/anno. Questo limite va ridimensionato in funzione dei soli otto mesi di mobilità oppure può raggiungerlo integralmente? Se da settembre aprisse partita Iva (minimi??) per attivita professionale il reddito conseguito fino a fine anno come va considerato ai fini della compatibilità dell’indennità di mobilità 2015 (complessivamente 4800 euro compreso lavoro occasionale?)
Grazie e cordiali saluti