Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito

Come noto, il lavoro accessorio è una particolare forma di lavoro, consistente nello svolgimento di attività lavorative non riconducili a tipologie contrattuali subordinate, né autonome, che si contraddistingue, oltre che per una gestione estremamente semplificata, per il metodo di pagamento delle prestazioni, retribuite tramite buoni orari dal valore prefissato (voucher), entro determinati limiti di importo annuo complessivo.
Recentemente, il D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 ha consentito il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati.
Tale decreto ha introdotto, inoltre, importanti novità. In questo articolo ci soffermiamo in particolare modo sulla compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito quali, ad esempio, l’indennità di mobilità, la NASpI e la CIG.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di mobilità
Dal 1 gennaio 2015 indennità di mobilità e lavoro accessorio sono totalmente cumulabili nel limite di € 3.000.
Per i compensi eccedenti tale soglia e fino a 7.000 euro il reddito scaturente dallo svolgimento del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l’indennità di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione dovuta al momento della messa in mobilità.
Il beneficiario dell’indennità di mobilità è obbligato a comunicare all’INPS il reddito presunto derivante dalla attività remunerata con il voucher nell’anno solare e ciò deve avvenire entro cinque giorni dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio oppure se questa era già esistente, dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la NASPI
Per quanto riguarda la compatibilità del lavoro accessorio con la NASpI, l’INPS rimanda a quanto già stabilito con la Circolare INPS n. 142 del 29.7.2015.
In particolare, analogamente a quanto appena commentato per il caso dell’indennità di mobilità, il D.lgs. n.22/2015 ha previsto la cumulabilità della prestazione NASpI con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000. Invece per i compensi compresi tra 3.000 e 7.000 euro la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Anche in tale circostanza, sarà responsabilità del beneficiario della NASpI comunicare all’INPS entro un mese, rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante da tale attività.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la disoccupazione agricola
Anche per i trattamenti di disoccupazione agricola, l’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 conferma la compatibilità con lo svolgimento di attività di lavoro occasionale accessorio. Il diritto di cumulo dell’indennità in argomento con il reddito derivante dal lavoro accessorio svolto nell’anno di riferimento della prestazione è possibile nel limite complessivo annuale di 3.000 euro netti di compenso.
Tuttavia, atteso che l’indennità di disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata nell’anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione, l’INPS precisa che la cumulabilità dei redditi percepiti con i voucher con la disoccupazione agricola deve essere valutata con riferimento all’eventuale attività di lavoro accessorio svolta nell’anno di competenza della prestazione.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la cassa integrazione guadagni
Anche le integrazioni salariali sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000. Per i compensi compresi tra 3.000 ed Euro 7.000 (limite massimo annuale rivalutabile di reddito percepibile nell’ambito del c.d. lavoro accessorio), le remunerazioni da lavoro accessorio saranno parzialmente cumulabili secondo la disciplina ordinaria illustrata dalla circ. INPS n. 130/2010, ai sensi della quale il trattamento di integrazione salariale viene sospeso per le giornate nella quali viene effettuata l’attività lavorativa.
Quindi, le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione (cfr. circolare Inps n. 130 del 2010).
Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non sarà obbligato a presentare all’INPS la comunicazione preventiva di cui all’art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 148/2015. Viceversa, la suddetta comunicazione preventiva andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

× Hai bisogno di aiuto?