Come presentare le dimissioni online in 4 click

Vediamo come presentare le dimissioni. La nuova procedura prevede che il lavoratore può presentarle solo in via telematica. La norma, che attua quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 151 del 2015 (c.d. Decreto Semplificazioni), prevede un’unica procedura che il lavoratore potrà seguire per rendere efficaci le dimissioni, procedura che sarà telematica, quindi effettuabile esclusivamente tramite computer.
Vediamo cosa cambierà, per i lavoratori e le aziende, dal 12 marzo 2016.

Come presentare le dimissioni online: l’iter da seguire

Vediamo cosa deve fare il lavoratore per presentare le dimissioni. Può farlo direttamente lui oppure tramite uno dei soggetti abilitati e cioè: patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione.

Nel caso in cui il lavoratore voglia presentare le dimissioni on line da solo deve:
1) munirsi di codice PIN INPS, accedendo al sito www.inps.it

2) registrarsi al sito del Ministero del Lavoro, accedendo al sito www.cliclavoro.gov.it e aprire la pagina dedicata alla procedura telematica

3) compilare il format on-line, andando a “flaggare” la motivazione (dimissioni, risoluzione consensuale o revoca);

4) inviare il modello.

Di fondamentale importanza è la compilazione della “data di decorrenza” delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Ciò al fine di rispettare, qualora non vi sia stato un previo accordo con il datore di lavoro, i termini di preavviso disciplinati dalla contrattazione collettiva; ciò in quanto, inserendo una data anticipata rispetto alla durata del preavviso – ad esempio la medesima della compilazione del modello telematico – il lavoratore potrebbe essere obbligato ad un risarcimento del danno causato, che viene quantificato nella durata stessa del preavviso.

In alternativa, il lavoratore può chiedere “aiuto” ad uno dei soggetti abilitati (Patronato, Sindacato, Ente bilaterale, Commissioni di certificazione).

In questo caso, non c’è bisogno che il lavoratore si registri ai due siti (Cliclavoro e INPS), in quanto il soggetto abilitato entrerà nella procedura con le sue credenziali.

La procedura potrà essere effettuata in tutto il territorio nazionale, così come il lavoratore potrà utilizzare uno dei soggetti abilitati indipendentemente dal luogo di residenza o da dove ha prestato la propria attività lavorativa.

Il modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca verrà inviato, con la relativa data di trasmissione (marca temporale) ed il codice identificativo univoco:
a) al datore di lavoro, per il tramite della propria casella di posta elettronica, anche certificata;
b) alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

Le dimissioni saranno valide solo quando il datore di lavoro le avrà correttamente ricevute e si potrà così ritenere il contratto di lavoro risolto e, di conseguenza, presentare entro 5 giorni dalla data di cessazione la comunicazione al Centro per l’Impiego.

La cosa che il Decreto attuativo e la successiva Circolare Ministeriale non dicono è se la procedura permette di retrodatare la data di decorrenza delle dimissioni ad un giorno antecedente alla compilazione del modello telematico. Questo evento potrebbe essere legittimo in considerazione del fatto che il lavoratore ha palesato, al datore di lavoro, la sua intenzione di dimettersi fornendo una data e che poi, per suoi motivi, abbia formalizzato con la procedura telematica soltanto in un secondo momento.

Altro dubbio amletico riguarda l’inerzia del lavoratore dall’ufficializzare le proprie dimissioni con la procedura telematica e l’abbandono di questi dall’attività lavorativa. Infatti, la nuova procedura non prevede un intervento da parte del datore di lavoro in caso di mancata compilazione del Format Ministeriale (cosa che, invece, era previsto nella procedura di convalida della Riforma Fornero). Il “buco” normativo alla procedura potrebbe creare non pochi problemi al datore di lavoro, in quanto, così come prevede la norma, le dimissioni sono efficaci esclusivamente con l’invio del modello telematico.

Scartando l’ipotesi che il datore di lavoro proceda con un licenziamento per giusta causa (assenza ingiustificata del lavoratore), cosa che avvantaggerebbe soltanto il lavoratore negligente (in quanto potrebbe pretendere la NASpI) e aumenterebbe il costo del lavoro (in quanto il datore dovrebbe corrispondere il c.d. Ticket licenziamento), prevederei questa soluzione: al momento della comunicazione informale delle dimissioni da parte del lavoratore al datore di lavoro, quest’ultimo richieda la formalizzazione per iscritto, prima dell’uscita dall’azienda, dell’intenzione di risolvere il rapporto di lavoro. Una volta che il lavoratore non proceda con l’iter ufficiale (format on-line), il datore di lavoro potrebbe inviare al lavoratore ed alla Direzione del Lavoro, per lettera raccomandata, copia delle dimissioni presentate per iscritto ed invito a formalizzare l’evento, procedendo contestualmente alla comunicazione delle dimissioni al Centro per l’impiego.

In pratica, l’azienda porta a conoscenza il lavoratore e l’organo deputato alla vigilanza che il rapporto si è concluso per comportamenti concludenti (facta concludentia). Molte, comunque, sono le perplessità che la procedura porta con se. Il Ministero del Lavoro, dal canto suo, ha messo a disposizione degli utenti un servizio di supporto tramite la casella di posta dimissionivolontarie@lavoro.gov.it, a cui potranno essere indirizzati i quesiti inerenti la procedura.

Modulo revoca delle dimissioni

Il lavoratore, una volta comunicate le dimissioni per il tramite della procedura telematica, ha la possibilità di revocarle, con lo stesso mezzo, entro 7 giorni dalla comunicazione di recesso.

Anche in questo caso, l’azienda risulta un soggetto passivo e non potrà intervenire sull’eventuale ripensamento del lavoratore. Dovrà, in pratica, attendere 7 giorni dalla data di invio del modello di dimissioni per essere certo che il lavoratore non abbia avuto “pentimenti” legati alla sua decisione di rescindere il contratto di lavoro.

Resta invariata la sanzione prevista in capo al datore di lavoro, qualora questi alteri il modulo di comunicazione delle dimissioni.

La sanzione amministrativa va da 5.000 a 30.000 euro. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza degli ispettori delle Direzioni territoriali del lavoro.

Soggetti obbligati

I lavoratori che dovranno seguire la procedura telematica saranno esclusivamente i dipendenti privati, in quanto il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 12 del 4 marzo 2016, ha ritenuto non applicabile la norma ai dipendenti pubblici, in quanto, a suo dire, la pratica delle c.d. “dimissioni in bianco” non è presente nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.

Inoltre, la disciplina non si applica ai seguenti casi:
a. rapporti di lavoro domestico (es. baby sitter, colf e badanti);
b. recesso durante il periodo di prova;
c. dimissioni e risoluzione consensuale prestate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (in questo caso, è operativa la convalida da
effettuare presso la Direzione del Lavoro);
d. dimissioni e risoluzione consensuale effettuate nelle sedi c.d. “protette” (Direzione del Lavoro, sindacale e Commissione di Certificazione);
e. lavoratori del settore marittimo (in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

× Hai bisogno di aiuto?