Aprire una società di servizi è, probabilmente, lo sbocco più semplice per molti neo imprenditori che dispongano di mezzi finanziari limitati e che siano, per contro, dotati di una particolare competenza. In questo senso il confine fra terziario è artigianato può essere molto labile, in quanto molte attività di servizi possono essere svolte in forma artigianale.
Si ricorda, quindi, che secondo l’articolo 2 della legge 443/1985, un’attività di servizi è svolta in maniera artigianale se l’imprenditore la esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi che si riferiscono alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Il servizio reso, quindi, coinvolge in prima persona l’imprenditore che, di conseguenza, non si limita a “gestire” l’impresa, ma presta la propria attività personalmente e in misura prevalente.
Sotto il profilo dimensionale, poi, va premesso che nessuna ditta di servizi potrà qualificarsi artigiana se impiega oltre ventidue 22 dipendenti limite, quest’ultimo, variabile in ribasso per alcune specifiche attività.
Come aprire una società di servizi
Fatta questa premessa, va chiarito che l’avvio di una attività di servizi presuppone la preliminare analisi circa la sussistenza o meno di vincoli normativi propedeutici all’inizio d’impresa. In quest’ottica, si ritiene utile avvalersi del supporto diretto delle locali Cciaa che, in linea di massima, individuano le attività di servizi iscrivibili al Registro imprese senza alcuna autorizzazione di sorta, le seguenti attività:
– organizzazione aziendale (segreteria, gestione, sviluppo, marketing);
– ricerche di mercato;
– nel settore informatico e di formazione professionale;
– fornitura di servizi software, multimediali, consulenza in materia informatica;
– formazione professionale;
– interpretariato e traduzioni;
– allestimento vetrine;
– portierato;
– organizzazione di feste ed eventi conto proprio.
Rimanendo nel campo dei servizi, va poi segnalato che altrettanto labile appare il confine che separa alcune delle attività descritte da quelle meramente professionali.
In tal senso, infatti, alcune attività professionali sono di tipo protetto, con un esercizio, quindi, subordinato, per legge, all’iscrizione in appositi albi o elenchi. Si tratta delle professioni di architetto, di avvocato, di dottore commercialista, di ingegnere, di medico, e altre. Nessuna attività di servizi, quindi, può sconfinare in un ambito professionale protetto.
Tuttavia, ci sono altre attività, anch’esse di natura professionale ed intellettuale, l’esercizio delle quali non è protetto. Tra queste figurano molte delle attività sopra richiamate, quali quella degli agenti di pubblicità o degli esperti di ricerche di mercato o di riorganizzazione aziendale, l’attività degli artefici di programmi informatici ecc.
In tali casi, quindi, è necessario fare un’attenta valutazione della propria attività e delle modalità di svolgimento, al fine di qualificarla o meno come professionale.
Considerato quanto valutato in premessa, e cioè, che la maggioranza delle attività di servizio sono svincolate da specifiche autorizzazioni, sembra opportuno concentrare la propria attenzione su quelle che, invece, richiedono il rispetto di determinate peculiarità.
E’ il caso, ad esempio, delle imprese di investigazione privata. In questo caso, infatti, la particolare natura delle attività da porre in essere (ricerca di persone scomparse, valutare l’affidabilità di un soggetto, reperire notizie, dati o fatti), richiede il possesso di specifiche competenze.
Per tale motivo, un’impresa di investigazioni private viene espressamente disciplinata dall’articolo 134 del Rd 18 giugno 1931, numero 773 (Tulps).
Pertanto, oltre alla maggiore età, è necessario possedere i seguenti requisiti:
– mancanza di interdizione o inabilitazione o assenza di condanne in stato di interdizione legale;
– non aver riportato condanne;
– possesso di capacità tecniche occorrenti l’attività da svolgere, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell’istituto;
– disponibilità di mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l’attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore.
Inoltre, come stabilito dal Dm 269/2010, l’aspirante investigatore dovrà essere in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze delle investigazioni, psicologia forense o simili.
Non basta. Per avviare un’attività in tal senso sarà necessario effettuare – anche prima o in concomitanza col periodo di studi – un tirocinio di tre anni presso un investigatore, già titolare di licenza da almeno cinque anni, e partecipare ad un corso di specializzazione in materia riconosciuto dal ministero dell’Interno, della durata di almeno 80 ore, svolto presso università incaricate.
Con tali requisiti, si potrà fare richiesta alla Prefettura dell’autorizzazione a eseguire investigazioni o ricerche di informazioni per conto di privati.
Al termine dell’istruttoria, qualora nulla osti al rilascio della licenza, il richiedente dovrà presentare a richiesta dell’ufficio una cauzione pari ad 20mila euro per le investigazioni private e 40mila euro per le informazioni commerciali. Dovrà, inoltre, presentare la tabella dei servizi con l’indicazione delle relative tariffe.
La cauzione deve essere integrata nella misura di 10mila euro per ogni sede secondaria autorizzata. Per la sola attività di investigazione privata la cauzione deve essere integrata di 5mila euro per ogni tipologia di servizio autorizzata. Infine, è d’obbligo presentare tutta la documentazione comprovante l’attivazione degli adempimenti relativi all’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei collaboratori. L’autorizzazione deve essere rinnovata ogni 12 mesi.
Dopo aver ottenuto l’autorizzazione prefettizia, si dovrà richiedere la partita Iva all’Agenzia delle entrate e comunicare l’inizio attività alla Camera di commercio competente per territorio.
salve , ho letto e trovato molto interessante il vs articolo pur però non riuscendo a trovare risposta ai miei dubbi.
L’idea in campo è quella di costituire una società di capitali (srl) che fornisca dei servizi alle imprese e in via quasi esclusiva alle imprese di costruzione in termini di redazione di progetti per la partecipazione a gare o anche solo per lavori privati.
L’impresa dovrebbe essere costituita da 2 soggetti e avvalersi poi per lo svolgimento dei compiti di tecnici professionisti iscritti ai diversi albi che lavorerebbero per la stessa su singoli mandati.
Il dubbio è possono i soci fondatori essere persone fisiche non professionisti e pertanto non iscritti a nessun albo?