La figura del collaboratore familiare a titolo gratuito è stata oggetto di esamina con la circolare 10478 del ministero del Lavoro del 10 giugno 2013.
Sono stati introdotti dei parametri oggettivi, che rappresentano il discrimine tra occasionalità e abitualità della prestazione, in riferimento alle collaborazioni familiari nei settori dell’agricoltura, del commercio e dell’artigianato.
Collaboratore familiare a titolo gratuito ed iscrizione Inps
Nello specifico il ministero ha sancito che, nel caso in cui siano soddisfatti alcuni requisiti, i familiari dell’imprenditore possono collaborare senza necessariamente iscriversi alla gestione previdenziale Inps. E’ opportuno far presente che il ministero non prevede l’obbligo contributivo per tutti i familiari che svolgono prestazioni non abituali e quindi soltanto in modo occasionale. Per essere precisi sono due i casi in cui è riconosciuto il lavoro occasionale: quando il pensionato lavora per un familiare imprenditore oppure quando il familiare è occupato in un’altra azienda a tempo pieno.
Ne consegue quindi che il personale ispettivo dovrà considerare le prestazioni dei pensionati che sono parenti dell’imprenditore come delle collaborazioni occasionali, a patto che siano a titolo gratuito. In questo caso non è richiesta l’iscrizione all’interno della gestione assicurativa di competenza. Allo stesso modo, verranno considerate come lavoro occasionale anche le prestazioni fatte da un familiare già occupato a tempo pieno in un’altra azienda.
Come spiegato anche prima per far si che una prestazione venga considerata occasionale bisogna effettuarla a titolo gratuito. In generale, nel settore artigiano, commerciale e agricolo, quando i compiti affidati al familiare non sono sistematici e stabili.
Nello specifico il rapporto lavorativo non deve superare la durata di 90 giorni per anno solare. I 90 giorni possono essere frazionabili in 720 ore come descritto dall’articolo 21, comma 6 del Dl 269/2003 in riferimento al settore dell’artigianato. Secondo il ministero del Lavoro l’articolo 21 può essere applicato anche all’agricoltura e al commercio a causa degli aspetti comuni di carattere previdenziale. E’ opportuno far presente che la collaborazione occasionale può avvenire anche in assenza dell’imprenditore. Il familiare può collaborare sia per affiancare che per sostituire l’imprenditore.
Per far si che tale caratterizzazione non venga riconosciuta, il personale ispettivo dovrà verificare, e successivamente, provare il superamento del limite di ore concesso per i collaboratori occasionali. Per quanto riguarda i risvolti in riferimento a obblighi assicurativi dei coadiuvanti familiari dei soci di società artigiane e non artigiane, l’Inal è intervenuta con la nota 2653/2012 in cui chiarisce che i soggetti in questione dovranno essere assicurati se svolgono la propria attività con continuità e a titolo oneroso. Per fare ciò ovviamente dovranno sussistere le condizioni di assicurabilità richieste dal Dpr 1124/1965.
Per avvalersi di collaborazioni familiari gratuite è necessario darne comunicazione ad INPS e/o INAIL?
E se il familiare è studente e/o inoccupato?
Io sono un’artigiano in regime forfettario e avrei bisogno della collaborazione di mia sorella in occasione di una fiera di 10 giorni. Dovrebbe aiutarmi nella gestione dello stand. Può rientrare nella collaborazione familiare gratuita? Lei al momento non lavora….
Grazie in anticipo!
buongiorno
Per avvalersi di collaborazioni familiari gratuite è necessario darne comunicazione ad INPS e/o INAIL?
E se il familiare è studente e/o inoccupato?
Io sono un’artigiano in regime forfettario e avrei bisogno della collaborazione di mia sorella in occasione di una fiera di 10 giorni. Dovrebbe aiutarmi nella gestione dello stand. Può rientrare nella collaborazione familiare gratuita? Lei al momento non lavora….
Grazie mille in anticipo!