Per la chiusura della partita IVA non utilizzata, l’Agenzia delle Entrate prevede dei costi che sono riassunti in un’apposita pagina del sua sito Web. Dove indica: “L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita Iva che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita Iva, con l’invito al pagamento della sanzione, ridotta ad un terzo (172 euro).
Il contribuente che rileva eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Ai contribuenti che non forniscono motivazioni valide l’Agenzia procede d’ufficio alla cessazione della partita Iva ed all’iscrizione a ruolo della sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività (da 516 a 2.065 euro)”.
Per la tempistica, è intervenuto il recente decreto Milleproroghe 2012, convertito in legge n. 14 del 2012. La legge in questione ha riaperto, fino al prossimo 31 marzo, la possibilità di sanare l’omessa comunicazione della cessazione dell’attività, termine che slitta al 2 aprile perché il 31 marzo cade di sabato.
E infine, c’è da precisare che il decreto sulla semplificazione fiscale, in tema di chiusura di partite Iva inattive prevede: ““al fine di contrastare le frodi in materia di imposta al valore aggiunto, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita Iva attribuito. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita Iva inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare”.