Una condizione spesso frequente in azienda a livello contabile, è sulla cessione dei beni durante l’anno e di come procedere alla relativa registrazione contabile sul bilancio per la voce di ammortamento. In tali casi, sono diversi i riferimenti normativi che hanno trattato l’argomento e che hanno cercato di fornire delle utili indicazioni circa la possibilità o meno di eseguire l’ammortamento.
Le indicazioni sul trattamento della quota di ammortamento dei beni in cessione dell’Oic
Uno dei principali riferimenti normativi in materia di ammortamento durante l’anno sui beni ceduti in impresa, è su un documento realizzato dall’Organismo Italiano di contabilità il 05 agosto 2014 dal nome Oic2016 – Immobilizzazioni materiali e disponibile nel suddetto portale, nella sezione principi contabili nazionali.
In tale documento, vi è innanzitutto una prima indicazione su cosa si intende per immobilizzazioni materiali, ossia “di beni durevoli facenti parte dell’organizzazione permanente dell’azienda, con utilità pluriennale e con un uso durevole al suo interno”. Vi è inoltre una seconda indicazione sul concetto di ammortamento, ossia di “un procedimento per la ripartizione di un costo per le immobilizzazioni in un periodo di vita utile stimato con metodi specifici come quello sistemico e razionale”.
Rispetto invece alle modalità di calcolo da utilizzare per definire l’ammortamento, bisogna considerare due importantissimi concetti su:
- Valore iniziale da ammortizzare tra i costi sostenuti in azienda e determinato dalla differenza tra il costo per l’immobilizzazione e il valore residuo al termine della vita utile stimata.
- Valore residuo del bene realizzato al termine del periodo di vita utile per il relativo utilizzo.
Ebbene, secondo i contenuti del documento Ios16-Immobilizzazioni materiali, in tale pratica deve essere sempre calcolata la quota di ammortamento in virtù dell’ultimo bilancio di esercizio in cui il bene è pienamente utilizzato. E’ poi citata, anche una importantissima risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sull’argomento e che rappresenta un secondo riferimento normativo da considerare in tale casistica.
Le indicazioni sul trattamento della quota di ammortamento dei beni in cessione dell’Agenzia delle Entrate
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41/E del 12 febbraio 2002, è un secondo riferimento normativo da considerare per il trattamento della quota di ammortamento dei beni materiali e considera di adottare anche quanto inserito nel Tuir sulla determinazione del reddito d’impresa.
Vale a dire che le suddette quote di ammortamento di beni ceduti nel corso di un esercizio, potrebbero essere considerate secondo un metodo noto come Pro Rata Temporis, ossia di calcolo proporzionale al reale utilizzo durante l’anno della cessione del bene.