Secondo l’articolo 41 del Decreto Legge 331/1993 un’operazione di cessione diventa uno scambio intracomunitario, non imponibile ai fini Iva, quando vengono rispettate alcune condizioni come l’onerosità dell’operazione, lo status di operatore economico del comunitario che cede oppure del cedente nazionale, movimentazione effettiva del bene in un altro Stato membro e, infine, trasferimento o acquisizione del diritto di proprietà o di qualsiasi altro diritto sui beni. Affinchè l’operazione di cessione sia qualificata come uno scambio intracomunitario è fondamentale la fuoriuscita dei beni dall’Italia e il successivo arrivo in un altro Stato membro.
Prova cessione intracomunitaria
Secondo la Corte di Giustizia UE, è necessaria dare prova del fatto che il bene sia stato trasportato o spedito in un altro Stato membro. In poche parole bisogna dimostrare che il bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione. Il giudice comunitario ha anche sottolineato che la Direttiva 2006/112/CE non prestabilisce la tipologia della prova necessaria per dimostrare che il trasporto in un altro Stato membro è avvenuto. Per essere precisi, saranno gli Stati membri a definire la prova del trasporto fisico, fissando condizioni così il regime di non imponibilità nel totale rispetto dei principi del diritto comunitario come la certezza del diritto e la neutralità dell’imposta. Il Legislatore non è intervenuto sulla questione ma a colmare la lacuna ci ha pensato l’Amministrazione Finanziati con diversi interventi.
L’Agenzia inizialmente ha indicato tutti i documenti utili per dimostrare la cessione intracomunitaria. Tra i documenti validi ci sono la fattura di vendita, la documentazione bancaria, gli elenchi Intrastat e il documento di trasporto per la presa in carico della merce da parte del trasportatore e del destinatario che dovrà dimostrarlo tramite ricevuta. L’Amministrazione Finanziaria grazie alla R.M 19/E/2013, ha chiarito la situazione precisando che la dimostrazione dell’uscita dei beni dal territorio nazionale può avvenire anche attraverso il CMR elettronico. Nel documento di prassi, l’Amministrazione Finanziaria ha fatto presente che il CMR cartaceo può essere “sostituito” con documenti in cui sono contenute medesime informazioni presenti nello stesso. Utili anche le firme del cedente, del vettore e del cessionario oppure le informazioni avute dal sistema informatico del vettore. Secondo la giurisprudenza comunitaria, l’effettiva cessione intracomunitario può essere dimostrata anche in un secondo momento, dopo che l’operazione è stata effettuata. C’è da dire che comunque è fondamentale che il cedente abbia i documenti necessari per provare il trasporto intracomunitario, appena la prassi commerciale lo permette.