Cessione quote srl senza notaio, ecco come fare

Con il Decreto Legge n. 112 del 2008, e precisamente nell’articolo 36 comma 1-bis, viene introdotto la facoltà in capo al commercialista di seguire un atto di cessione quote Srl senza notaio, sottoscritto con firma digitale da parte di colui che effettua la cessione e del cessionario, incluso il compito di depositare tale atto nel Registro delle Imprese.

Cessione quote srl senza notaio

La norma pone il commercialista nella condizione di curare ogni singolo adempimento, con la garanzia di competenze specifiche a costi non troppo elevati.

Le uniche operazioni sulle quote di partecipazione per le quali è previsto l’invio telematico sono quelle che predispongono il trasferimento del diritto di proprietà per atto tra vivi, a titolo oneroso.

A rimanere estranei al provvedimento sono: l’atto di costituzione di pegno, l’atto di costituzione in usufrutto, l’atto di donazione, l’atto di fondo patrimoniale, l’atto di divisione della comunione ereditaria e, infine, l’atto di costituzione in trust.

I contraenti si vedono, comunque, immutata la possibilità di avvalersi dell’ausilio del notaio il quale si occuperà del deposito in base alle disposizione in vigore.

Cessione quote srl senza notaio: la procedura

Vediamo qual è la procedura da seguire per poter effettuare una cessione di quote srl.

1) Con riferimento alla cronologia delle operazioni, essa prevede, innanzitutto, il necessario reperimento dello statuto della società del caso, la visura della composizione delle potenziali società cedenti o acquirenti nonché dei loro amministratori, con connessi poteri di firma.

2) In un secondo momento va controllato se esistono clausole di prelazione o gradimento poiché in tale circostanza bisogna munirsi di documenti che attestino il nulla osta degli aventi diritto. Se, invece, si è in presenza di un atto posto in essere da persone giuridiche, sono da procurarsi la procura o il verbale.

3) Va verificato che ciascuna delle persone chiamate a sottoscrivere sia dotata di un dispositivo valido ai fini della firma digitale per poi redigere l’atto di cessione, procedendo alla sua sottoscrizione digitale. Infine, è prevista la predisposizione della pratica per la registrazione dell’atto mediante l’apposito software scaricato dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

4) Attendendo, in ultimo, la ricevuta di avvenuta registrazione, bisognerà predisporre la pratica per l’iscrizione dell’atto nel Registro delle imprese.

Per quanto riguarda gli esiti del trasferimento quote Srl in concreto, essi sono disciplinati dagli artt. 2470, 2472 c.c. nei quali si specifica che è tramite il consenso di ambedue le parti che avviene il trasferimento della titolarità della quota; che per godere del requisito di opponibilità ai terzi, deve essere effettuato il deposito del contratto di cessione presso il Registro delle Imprese; e, infine, che gli effetti del trasferimento delle partecipazioni hanno valore di fronte alla società a partire dall’atto d’iscrizione all’interno del libro dei soci.

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