La cessione della clientela di uno studio professionale è un punto molto importante del reddito da lavoro autonomo di un professionista e sulla base del Testo Unico delle imposte sul reddito, rientra tra i corrispettivi da dichiarare nel quadro RE del modello unico, con una particolare attenzione alla determinazione e formazione del reddito e alle voci da compilare nel modello dichiarativo. Oppure in alternativa, è possibile anche l’inserimento in tassazione separata (se percepiti in un’unica soluzione).
Sommario
Cessione clientela studio professionale: aspetti fiscali
Aspetti fiscali relativi alla cessione della clientela sono contenuti nell’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi (comma 1- quater) e nell’ articolo 17 del Tuir (comma 1 g-ter) per una eventuale tassazione separata.
In particolare l’articolo 54, stabilisce che: “concorrono a formare il reddito da lavoro autonomo del professionista, i corrispettivi ricevuti a seguito di cessione della clientela o per elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale”. In tale caso, il professionista ha l’obbligo di inserire tali componenti di reddito nel modello dichiarativo Unico PF nel quadro RE.
Mentre rispetto alla determinazione e formazione del reddito da lavoro autonomo, il contenuto dell’articolo 54 del Tuir stabilisce che, “tale reddito è formato in proporzione alla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti in denaro e in natura, nel periodo d’imposta considerato, considerando anche le partecipazioni agli utili e alle spese sostenute”.
Cessione studio professionale tassazione
Nel modello Unico, vanno inserite tutte le voci relative alla formazione del reddito da lavoro autonomo e in particolare quelle relative ai compensi ottenuti:
– Rigo RE2, per i compensi derivanti dall’attività professionale o artistica.
– Rigo RE3, altri proventi lordi (voce residuale).
– Rigo RE4, le plusvalenze patrimoniali relative a beni mobili strumentali dell’attività del professionista.
Rispetto ad una voce più specifica come la cessione della clientela, si stabilisce che la stessa deve essere inserita nella voce residuale dei proventi lordi e nel già citato rigo RE3 del modello unico. Vi è inoltre una ulteriore possibilità del professionista di utilizzare gli importi percepiti come cessione del pacchetto clienti a tassazione separata, laddove gli stessi siano stati percepiti in un’unica soluzione.
L’articolo 17 del Tuir (comma 1 g-ter) stabilisce infatti, che la tassazione separata può essere applicata “per i corrispettivi menzionati nell’articolo 54 comma 1-quater, se percepita in un’unica soluzione”. In definitiva per la cessione dello studio professionale clientela sono previste due possibilità ai fini fiscali:
– Indicazione nel modello unico PF2015 (rigo RE3) se percepita in più soluzioni.
– Indicazione a tassazione separata, se percepita in un’unica soluzione.
Va bene per quanto riguarda la tassazione ai fini delle imposte dirette, ma avendo ceduto il pacchetto clienti ad una società di servizi non ho applicato il contributo del 4%, non vorrei mai avere dei problemi con la mia Cassa Previdenziale. E’ gradita una vostra interpretazione