Per i contribuenti che adottano il regime dei minimi, le spese relative all’acquisto e all’utilizzo dell’autovettura rilevano nella misura del 50%.
Inoltre, i soggetti minimi applicano il principio di cassa e di conseguenza il costo storico del bene promiscuo acquistato deve essere dedotto nel periodo d’imposta in cui si verifica la manifestazione finanziaria.
Nel caso di fuoriuscita dal regime dei minimi, vediamo come deve essere fatturata l’autovettura. Facciamo un esempio per capire.
Il giovane commercialista Rossi ha adottato il regime dei minimi nel 2012 e durante il periodo di applicazione di detto regime ha acquistato un’autovettura al costo di € 10.000 + IVA (€ 12.100 complessivi).
Nel 2014 il contribuente esce dal regime dei minimi, esegue la rettifica della detrazione IVA (a favore) ed applica il regime ordinario in contabilità semplificata.
Il 12 settembre 2014, decide di cedere la propria automobile ad un collega per complessivi € 6.000.
Poiché il Dott. Rossi applica il regime ordinario di determinazione dell’IVA la fattura sarà così compilata.
FATTURA n. __ del________
Cessione autovettura usata, FIAT Punto 1.2 € 1.967,21
IVA 22% € 432,78
F.c. IVA ex art. 13, D.P.R. n. 633/1972 € 3.600,00
Totale € 6.000,0
Si noti che la quota imponibile IVA è pari al 40% ovvero pari alla percentuale di detrazione applicata in sede di rettifica.
Plusvalenza vendita auto
Ai fini delle imposte sui redditi, invece, il venditore che aveva dedotto nella misura del 50% il costo dell’autovettura quando applicava in regime dei minimi, dovrà considerare una plusvalenza pari a (€ 1.967,21 + € 3.600) x 50% = 2.783,60.
L’applicazione della percentuale del 50% corrisponde al rapporto tra ammortamento dedotto (€ 6.050) e ammortamento complessivo (€ 12.100).