Se un soggetto passivo cede la propria unità immobiliare a parenti di primo grado, i Comuni possono considerare la stessa come abitazione principale. Si tenga conto, però, che il limite è di una unità immobiliare a uso abitazione e le relative pertinenze quali, ad esempio, cantine, soffitte e box.
Ad essere escluse dalle agevolazioni sono le abitazioni di lusso e i comodati d’uso di abitazioni esistenti tra fratelli o sorelle e zio, nonni o nipoti.
Oltre a ciò, l’agevolazione ha un raggio d’azione che si mantiene entro il limite della quota di rendita derivante dal catasto che non supera i 500 euro o soltanto se il nucleo familiare relativo al comodatario non presenti un ISEE alto, ma che comunque non sia superiore ai 15.000 euro all’anno.
Colui a cui è rivolta la cessione, essendo titolare di un diritto personale di godimento e, dunque, non di un diritto di proprietà, risulta essere semplicemente il detentore del bene immobile, non obbligato alcun pagamento di imposte municipali o anche statali sulla proprietà.
Mentre, per proprietario che opti per la concessione a un figlio o a un genitore di un’abitazione non di lusso, è previsto il diritto al godimento di un’aliquota agevolata in quanto l’immobile è classificato come abitazione principale.
Tale agevolazione è contenuta nella Legge del 28 ottobre 2013 n. 124 in cui si afferma, in particolare, che, per godere delle connesse esenzioni, ad essere sono classificate come abitazione principale le abitazioni concesse in comodato gratuito a genitori o figli e impiegate come abitazione principale.
L’esenzione dal pagamento dell’Imu è prevista, nel caso di più seconde case in comodato d’uso ai figli, solo per una di queste abitazioni.
Com riferimento alla Tasi, per contratti di durata superiore a 6 mesi, essa va ripartita tra proprietario e comodatario e nel caso in cui uno dei due non dovesse pagare, l’altro non è chiamato a rispondervi.
La Tasi va versata da colui che occupa l’abitazione nella misura compresa fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo, con la previsione di un’aliquota agevolata in caso di abitazione principale.
Semmai il Comune non dovesse provvedere a deliberare la misura in cui va pagata l’imposta tra il proprietario e l’inquilino, il secondo è tenuto a pagare il 10%.
In quanto occupante dell’immobile, il comodatario è tenuto al pagamento della TARI, tassa sui rifiuti. Da pagare in riferimento alla superficie calpestabile dell’abitazione.
Si può verificare se il proprio Comune ha deliberato sulla TASI, facendo una semplice ricerca sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.