Cedolare secca sugli affitti abitativi ridotta al 10%

Il Decreto Legge n 47 del 2014 sulla introduce diverse novità. Quella più rilevante è senz’altro la riduzione al 10%, della cedolare secca sugli affitti abitativi. Data la maggiore convenienza di questa tassazione, quanti finora hanno pagato l’Irpef ordinaria cosa devono fare per rientrare in questo regime?

Tanto per cominciare, per effettuare il passaggio alla cedolare secca, tanto il proprietario quanto l’inquilino dovranno predisporre, di comune accordo, la risoluzione del rapporto contrattuale di locazione di partenza. Dopo di che, sarà possibile sottoscrivere uno nuovo in riferimento alle disposizioni vigenti in materia di contratti concordati, ad eccezione dell’applicazione dell’Istat. In questo modo, si avrà accesso all’aliquota più ridotta.

È chiaro, dunque, che l’articolo 9 del Decreto Legge n 47 abbassa la percentuale dell’imposta fino al 10%, non solo per i contratti a canone concordato, ma per i contratti a canone di mercato, in quanto si potrebbe decidere di passare a quelli concordati.

A tal proposito, la cedolare che interessa i due regimi determina una differenza piuttosto marcata. Tra il 21% e il 10 % v’è l’11% di differenza e in un rilevante numero di città, peraltro, a separare il canone concordato da quello di mercato è una linea di minima entità.

Per ciò che concerne la scelta tra le due diverse forme di tassazione, essa è riservata al locatore e può trovarsi nel contratto o formulata durante il rapporto. Ad ogni modo, prima della scelta v’è l’obbligo di dare comunicazione al conduttore della rinuncia all’aggiornamento Istat annuale del canone.

Se l’opzione per la cedolare si trova già all’interno del contratto originario, essa non comporta ulteriori adempimenti, mentre se la scelta avviene in corso di rapporto, il proprietario deve procedere alla comunicazione all’inquilino della rinuncia all’adeguamento Istat e dopo deve comunicare l’opzione per la cedolare all’agenzia delle Entrate.

Va ricordato che, la cedolare secca comporta l’esclusione di qualsiasi altra imposta che inerisca il rapporto di locazione per cui non sarà più necessario corrispondere l’imposta di registro annuale e, dunque, l’Irpef. Peraltro, se il pagamento dovesse essere effettuato in maniera sbagliata, i pagamenti non sono soggetti a restituzione.

In definitiva, il Decreto Legge n 47 del 2014, oggetto di pubblicazione all’interno della Gazzetta Ufficiale n 73 del 28 marzo 2014, prevede delle novità davvero importanti che, come si è appena avuto modo di constatare, determinano diversi cambiamenti nell’ambito della casa e dei connessi contratti.

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