Cedolare secca, secondo acconto 2014 entro il 1° dicembre

Per chi ha scelto la cedolare secca sugli affitti, si avvicina il versamento della seconda rata dell’acconto 2014, in scadenza il prossimo 1° dicembre. Un appuntamento particolarmente delicato per i contribuenti che optano per la tassa piatta in corsa, cioè in un momento successivo alla stipula del contratto, e per chi ha un rapporto a canone concordato, per il quale è scattata quest’anno la riduzione al 10% dell’aliquota.
Entro lunedì 1° dicembre va versato il 60% dell’acconto complessivo o, in alcuni casi, dell’intero acconto in un’unica soluzione.
Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nel 730 o in Unico 2015 può valutare l’adozione del metodo di calcolo previsionale al posto di quello basato sui dati storici.
E’ il caso, innanzitutto, di coloro che hanno locato immobili con contratti a canone concordato. Il Dl 47/2014 ha ridotto, infatti, l’aliquota dell’imposizione sostitutiva su questa tipologia di contratti, portandola dal 15% al 10% con effetto dal periodo d’imposta 2014. Lo stesso decreto ha esteso l’applicazione dell’aliquota del 10% anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
Resta invariata al 21%, invece, la cedolare secca applicabile ai contratti di locazione a canone libero.
Il metodo previsionale conviene anche nel caso di contratti risolti consensualmente nel 2013 o nel 2014, o in seguito alla chiusura del procedimento giudiziario di sfratto per morosità. In queste situazioni, infatti, la cedolare calcolata sui canoni maturati nel 2014 è inferiore a quella liquidata nel 2013.
I contribuenti che hanno aderito al regime della cedolare secca sono tenuti al versamento dell’acconto 2014 se l’importo indicato nel campo “Totale imposta cedolare secca”, di cui al rigo RB11, colonna 3 del modello Unico 2014 – PF è pari o superiore a 52 euro (se inferiore non è dovuto l’acconto). L’acconto è dovuto nella misura del 95% dell’importo indicato al rigo RB11.
Dall’applicazione di questa regola deriva che sono esclusi dal versamento dell’acconto i contratti stipulati nel 2014 i quali, non avendo il dato storico dell’imposta liquidata per il 2013, non versano acconti per il 2014. In questo caso, l’intera cedolare secca calcolata sui canoni maturati 2014 dovrà esser versata nel 2015 insieme agli acconto dovuti per quest’ultima annualità.
Con il metodo previsionale, invece, il contribuente che preveda una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può rideterminare gli acconti calcolando il 95% di tale minore imposta.
Questo significa che i locatori di abitazioni con contratto a canone concordato possono effettuare i calcoli dell’acconto complessivo 2014 tenendo già conto della riduzione dell’aliquota al 10 per cento.
I contribuenti che hanno presentato il modello 730/2014, non versano il secondo acconto con il modello f24 ma subiranno nel mese di novembre la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto della cedolare secca, calcolate in base alle informazioni contenute nel modello.

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